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F.A.Q. precedenti (aggiornate al 6 maggio 2020)

AGGIORNATE AL 6 MAGGIO 2020

1. I proprietari o affidatari dei cavalli, possono prelevare il loro cavallo per svolgere individualmente attività all’aperto di movimentazione dell’animale negli ampi spazi attigui alle strutture (campi da lavoro, prati, paddock, campagna, piste, ecc.) con le modalità previste dall’art. 1, lett. f) del decreto 26 aprile 2020?

È consentito il prelievo, anche temporaneo, del cavallo da parte del proprietario per lo svolgimento, solo all’esterno della struttura in cui l’animale si trova, dell’attività sportiva, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri (DPCM del 26 aprile 2020, art. 1 c. 1 lett. f). I circoli e centri ippici di qualunque natura rimangono in questa fase chiusi per le attività sociali ordinarie.


2. Il decreto legge del 17 marzo u.s. prevede un'indennità per i collaboratori sportivi. Quali le modalità per la presentazione della domanda?

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”) tra le misure a sostegno del mondo sportivo prevede, all'art. 96, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La procedura per la richiesta dell’indennità è stata affidata a Sport e Salute SpA.

Le modalità di presentazione delle domande sano state individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, adottato secondo quanto previsto dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2018).

Maggiori informazioni sul sito di Sport e Salute SpA che ha attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu ed un canale Telegram: https://t.me/SporteSalute.


3. Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.


4. È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.


5. Chi svolge attività sportiva o motoria deve portare con sé un modello di autocertificazione?

Non è necessario. L’autocertificazione può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.


6. Posso usare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.


7. È possibile praticare surf, canoa, kayak, in forma individuale?

Le attività di surf, short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard e sci nautico svolte individualmente rientrano nell'attività motoria e sportiva prevista dal'art.1 lettera f), nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive.


8. Si possono svolgere attività nei centri cinofili?

No. Le attività dei centri cinofili sono sospese, come quelle di tutti gli altri centri sportivi.


9. Si possono fare attività quali yoga, pilates, ginnastica posturale?

Se l’attività viene svolta individualmente in forma libera in aree o parchi pubblici è consentita, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale di almeno due metri, nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive. In caso di mancato rispetto di tali regole, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree e dei parchi pubblici. L’attività dei centri dedicati è comunque sospesa.


10. Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.


11. Lo sport individuale si può effettuare solo all’aperto? O è possibile andare in palestra/piscina?

Le palestre e le altre strutture per la pratica sportiva restano chiuse al pubblico. Gli allenamenti individuali sono consentiti solo, a porte chiuse, agli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale, fermo restando il divieto di assembramento nei locali, causati dallo svolgimento in unico ambiente chiuso di più allenamenti individuali e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È conseguentemente precluso l’uso contemporaneo da parte di più persone dello spogliatoio.


12. È possibile praticare la pesca sportiva?

È possibile in quanto rientra nell'ambito delle attività sportive individuali, che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti. 


F.A.Q. su sito del Governo

F.A.Q. sul sito del Ministero dell'Interno

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