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Presentazione

(ultimo aggiornamento 24 ottobre 2022)

Il 18 gennaio 2016 per alcune professioni, tra cui quella di Guida alpina, è entrata in vigore la "Tessera Professionale Europea" (EPC – European Professional Card). La procedura concerne sia le Guide alpine italiane che intendono esercitare la professione in un altro Paese UE sia le Guide alpine europee che vogliono esercitare la professione in Italia.

La finalità della procedura è rendere più facile il trasferimento, anche solo temporaneo, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.

La tessera non è una "carta fisica" ma una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento del titolo professionale posseduto riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Ha la forma di un certificato elettronico che attesta come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese ospitante.

La procedura di riconoscimento avviene attraverso l'IMI, il sistema di informazione del mercato interno che facilita la comunicazione tra le autorità nazionali di regolamentazione delle professioni.

La tessera ha valore a tempo indeterminato in caso di trasferimento a lungo termine (stabilimento), per 12 mesi nel caso di mobilità temporanea.

Per richiedere la tessera professionale europea, il professionista deve collegarsi al sito internet dell'ECAS , il servizio di autenticazione della Commissione europea e seguire la procedura indicata.

Sul sito di Your Europe , oltre ad altre informazioni sulla tessera, è anche possibile verificare i documenti necessari per poter svolgere la professione in un altro Paese UE, le tariffe applicate e tempi e modalità della procedura una volta che viene presentata la domanda.

La richiesta di rilascio della EPC per le Guide alpine viene gestita dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorità nazionale competente ai sensi del dlgs 206/2007 secondo le procedure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

Il rilascio della "Tessera Professionale Europea" da parte delle Autorità Italiane è assoggettato all'imposta di bollo, nella misura di € 16,00, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato con il versamento di € 16,00 mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1, indicando le seguenti informazioni:

  • BIC: BITAITRRENT
  • IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01
  • Causale: Imposta di bollo rilascio EPC - nome e cognome del richiedente.

N.B.: I richiedenti residenti all’estero tenuti al versamento dell’imposta di bollo dovranno indicare le proprie generalità in luogo del codice fiscale (qualora non ne fossero in possesso).


Le Guide alpine che hanno conseguito il titolo professionale in un Paese non appartenente all'Unione Europea e vogliono esercitare in Italia la propria attività, devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale secondo la procedura ordinaria utilizzando, in via esclusiva, la modulistica disponibile su questo sito e da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficiosport@pec.governo.it

Il Dipartimento ha riscontrato che il sistema PEC – per motivi tecnici – ha rifiutato la ricezione della posta elettronica non certificata nel periodo ricompreso fra il 17 ottobre e il 24 ottobre c.a.

Tutti coloro che hanno presentato tramite mail le istanze di riconoscimento della propria qualifica professionale estera avranno con tutta probabilità ricevuto una mail di mancata consegna (spesso identificata come spam dai sistemi di posta elettronica). Costoro sono quindi invitati a reinoltrare le predette istanze.

 

Le istanze, ben leggibili e complete di tutti i dati richiesti, dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica, valido ed attivo, presso il quale ricevere le comunicazioni dell’Ufficio e l’esito dell’istruttoria.

NB: Saranno accolte tutte le istanze e comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica anche non certificata.


Modalità per la richiesta di "Accesso Parziale"

Per le professioni non regolamentate in Italia ma rientranti nelle attività svolte dalle guide alpine, è possibile, per il professionista in possesso di titolo specifico rilasciato da un ente di uno stato membro (per esempio: guide canyon/torrentismo, guide escursionistiche, guide di arrampicata), richiedere un “Accesso Parziale” in base all’art. 5 septies del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Dipartimento per lo sport, previa valutazione tecnico/amministrativa della documentazione a supporto della domanda, potrà autorizzare in via temporanea ed occasionale l’esercizio in Italia delle professioni nell’esempio citate.

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