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Avviso 22 dicembre 2020 (aggiornato al 28 dicembre)

Il 19 dicembre è entrato in vigore il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 tutta l’Italia è considerata “Zona Rossa”, pertanto è consentito svolgere attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in forma individuale e all'aperto. È inoltre consentita la partecipazione ad eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalla rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ovvero Organismi Sportivi Internazionali. Pertanto, sono consentiti gli spostamenti agli atleti, muniti di tessera agonistica, partecipanti a tali competizioni. L’atleta minorenne o non autosufficiente può essere accompagnato da un solo adulto.

Lo spostamento, nei casi indicati sopra, potrà avvenire sia tra comuni che tra regioni differenti.

È inoltre consentito l’allenamento esclusivamente degli atleti di interesse nazionale la cui attività sia finalizzata alla partecipazione ad allenamenti o manifestazioni di preminente interesse nazionale, ovvero assimilabile a motivi di lavoro.

L’elenco delle competizioni sopra citate ed ammesse è consultabile qui.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 tutta Italia sarà “Zona Arancione”, pertanto, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, in linea generale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020. Anche in questo caso l’atleta minorenne o non autosufficiente può essere accompagnato da un solo adulto.

Per ogni spostamento è necessario munirsi dell’autocertificazione ed è consigliabile l’esibizione della tessera agonistica federale e della convocazione alla seduta di allenamento.

In ogni caso è possibile, nello svolgimento di una attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. E' sempre necessario il rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri dalle altre persone e del divieto di assembramento.  

Dal 7 gennaio 2021 si confermano le precedenti disposizioni.


Per saperne di più

decreto legge , 18 dicembre 2020
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