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Avviso del 18 maggio 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

Le disposizioni in esso contenute si applicano dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previste dalle disposizioni del decreto medesimo. Dette disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Si riepilogano, di seguito, le misure concernenti lo sport: 

  1. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del decreto;
  2. è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  3. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della Federazione di appartenenza. A tal fine saranno emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
  4. l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, saranno emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
  5. per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere c) e d), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonchè le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;
  6. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  7. sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay

emergenza , sport , avviso
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