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Avviso del 24 giugno 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. La norma è entrata in vigore il 22 giugno scorso.

Le principali modifiche di interesse per il mondo sportivo, riguardano sostanzialmente le attività possibili in zona gialla.

  • Articolo 5, comma 2-bis

In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero, non di rilevanza nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al venticinque per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a mille per gli impianti all'aperto e a cinquecento per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

  • Articolo 6, comma 1-bis

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità alle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

  • Articolo 6, comma 2

Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità alle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

  • Articolo 6-bis

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.



Avviso 24 giugno 2021 , Ripresa attività sportiva
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