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Decreto legge del 19 maggio 2020, n.34

Con il decreto legge del 19 maggio 2020, n.34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state definite specifiche misure di sostegno al mondo dello sport. Vediamole in breve

Art. 98 –

Indennità mensile per i collaboratori sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurato dal rilascio attraverso la piattaforma informatica di una notifica di avvenuta ricezione della stessa.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport datato 29 maggio 2020, sono state individuate le modalità di attuazione, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono stati, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

La sezione dedicata ai collaboratori sportivi sul sito Sport e Salute SpA 

Integrazione salariale

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

 

Art. 125 - Proroga dei termini per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche sono prorogati al 30 giugno i termini per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall’articolo 61 del “DL Cura Italia”.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

 

Art. 216

Sospensione termini pagamento canoni di locazione impianti sportivi

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”) e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Rinegoziazione delle concessioni di impianti sportivi pubblici

In ragione della sospensione delle attività sportive, le parti possono concordare tra loro, se il titolare della concessione ne fa richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Riduzione del canone di affitto per impianti privati

La sospensione delle attività sportive a causa della pandemia è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. 

In ragione di tale squilibrio il locatario ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

Modalità rimborso abbonamenti

Se a seguito della sospensione dell'attività di palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni tipo non è possibile onorare gli abbonamenti stipulati per l'accesso ai servizi, i titolari degli abbonamenti possono presentare domanda di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. 

Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile incondizionatamente presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

 

Art. 217 - Costituzione del Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale

Per far fronte alla crisi economica che ha coinvolto il mondo sportivo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. 

Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

L'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto che individua i criteri di gestione del Fondo, attualmente in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.

 

Art. 218 - Giustizia sportiva

L’art. 218 prevede che le federazioni sportive nazionali potranno adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19 provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché dei conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

Per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i suddetti provvedimenti la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport.

La prevista disciplina si applica esclusivamente ai citati provvedimenti, adottati tra la data di entrata in vigore del decreto e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

 

ALTRE MISURE

Art. 28 - Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Art. 67 – Incremento del Fondo terzo settore

Art. 75 - Cumulo tra indennità e assegno ordinario di invalidità

Art. 77 – Contributi per la sicurezza

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Art. 246 – Sostegno al terzo settore nelle regioni del mezzogiorno

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