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Avviso dell'8 agosto 2021

Con la pubblicazione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 sono state definite le nuove modalità per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive.

Il decreto-legge prevede, all’art. 4, comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all’aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all’articolo 5, comma 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il comma 2 del citato art. 4 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive di cui all’art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento della capienza massima.

Si ricorda che il decreto-legge 23 luglio 2021, aveva disposto all’art. 4, comma 1, punto 2, che in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate all’aperto non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima, mentre in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Gli eventi e le competizioni devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla norma, le competizioni e gli eventi sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

In zona bianca e gialla, infine, in  relazione  all'andamento  della situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei  siti  e  degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori,  nel  rispetto  dei   principi   fissati   dal   Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia  di  sport.


Foto di HeungSoon da Pixabay


decreto-legge 6 agosto 2021 , pubblico , eventi sportivi , competizioni sportive
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