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Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive - D.A.SPO.

In Italia la lotta alla violenza nello sport è stata condotta negli ultimi anni in modo molto deciso con una serie di provvedimenti normativi che hanno introdotto nuovi strumenti giuridici e operativi a disposizione delle forze dell’ordine.

La gran parte delle ipotesi di reato in materia di sport è contenuta nella Legge 13 dicembre 1989 n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Lo strumento più significativo, disciplinato dall’articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, è il Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive (D.A.SPO.), modificato dal decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge del 4 aprile del 2007, n. 41, la cosiddetta "legge Amato", all'indomani dei drammatici avvenimenti che hanno portato nel febbraio del 2007 alla morte dell'Ispettore della Polizia di Stato, Filippo Raciti, al termine dell'incontro del campionato di calcio Catania - Palermo.

Il D.A.SPO. è una misura preventiva atipica che vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

In particolare, la misura è applicabile a soggetti denunciati o già condannati nel corso degli ultimi cinque anni o che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per tali soggetti, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

Il provvedimento, di durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero: può essere altresì comminato dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione Europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

Ai destinatari del D.A.SPO., il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati nell'ufficio di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

La misura può essere disposta anche dall'autorità giudiziaria con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni per un periodo da due a otto anni e la sentenza non definitiva, che dispone il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, è immediatamente esecutiva.

Il D.A.SPO. può essere, altresì, disposto in via preventiva nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

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