Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

Con il D. Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015 n. 124, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è stato riconosciuto Ente di diritto pubblico in considerazione delle sue peculiarità in materia di sport per persone affette da disabilità.

Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Il comma 19 dell'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 17 luglio 2006, n. 233 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro da lui delegato) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.

Il Dipartimento per lo sport, Servizio I, esercita compiti di vigilanza sul CIP. In particolare:

  • approva entro sessanta giorni le modifiche allo Statuto (art. 3 del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017);
  • designa un componente del Collegio dei revisori (art. 10 del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017);
  • approva i provvedimenti e le deliberazioni adottati dagli organi del CIP (art. 12 del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017);
  • ha poteri di revoca del Presidente e scioglimento della Giunta con facoltà di nominare un Commissario straordinario (art. 12 del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017);
  • approva, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze, il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e le variazioni di bilancio nel corso dell'anno (art. 47 dello Statuto).
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