Istituto per il credito sportivo (ICS)

Ente di diritto pubblico con gestione autonoma, regolata dalla Legge 24 dicembre 1957, n 1295 e successive integrazioni e modificazioni.

È soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 19 dell'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. 

La verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell’Istituto spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, ove nominata, all'Autorità di Governo con la delega allo sport, al Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni ed attività culturali, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Dipartimento per lo sport, Servizio I, esercita compiti di vigilanza sull'Istituto per il Credito Sportivo in merito a:

  • approvazione delle modifiche allo Statuto;
  • nomine degli organi e la gestione amministrativa dell'Istituto.

Redige con il Ministero per i beni e le attività culturali l'Atto di Indirizzo.

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