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Ordinanza 1886 del 16 febbraio 2022 del TAR del Lazio

Il Tar del Lazio, sezione prima-Quater con ordinanza 1886 del 16 febbraio 2022 su ricorso R.G. 10396/2021 proposto da River Chieti ’65 S.S.D. a r.l. per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari:

a. del decreto del Capo del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata, di approvazione:

- della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell’ambito del Bando “Sport e Periferie” pubblicato il 13 luglio 2020 (allegato A);

- della graduatoria finale delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa per la presenza di vizi escludenti (allegato B);

- della graduatoria finale delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili a seguito della valutazione condotta dalla commissione giudicatrice (allegato C);

- delle stesse graduatorie finali del decreto di approvazione del 13 settembre 2021 e del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione;

- di tutti gli atti e verbali assunti dal Dipartimento per lo sport nell’ambito della verifica preventiva circa l’ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente, ancorché non conosciuti;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativamente alla mancata valutazione e all’esclusione della proposta di intervento presentata dalla Società River Chieti ‘65, ancorché non conosciuti;

- delle FAQ del 14 settembre 2020 nn. 37, 39, 41 e 60 qualora interpretata nel senso che anche i soggetti privati sarebbero tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione la documentazione concernente la verifica preventiva e la validazione del progetto esecutivo;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

b. la declaratoria di nullità della lettera g) del paragrafo 8 dell’Avviso pubblico approvato con decreto del ministero per le politiche giovanili e lo sport del 12.05.2020 per violazione dell’art. 83, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016;

c. la condanna dell’Amministrazione a riammettere definitivamente la concorrente in gara;

d. della nota del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2021.

Pertanto, in adempimento a quanto stabilito con la predetta ordinanza dal TAR Lazio, Sez. I quater, si pubblica:

- Ricorso introduttivo

- Ricorso per motivi aggiunti

- Ordinanza TAR Lazio

- Istanza notificazione pubblici proclami

- Elenco controinteressati

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