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FAQ

Aggiornate il 27 giugno 2022

1. Il nostro comune sarebbe intenzionato a candidare un progetto al bando in oggetto che prevede la riqualificazione di un impianto sportivo di proprietà della Parrocchia, ma dato in gestione da anni al Essendo il nostro un territorio montano, questa è l'unica area della frazione principale che si presta ad essere adibita a campo da calcetto e che potrebbe essere utilizzata per almeno altre tre discipline sportive senza comportare un ulteriore consumo di suolo.
Non essendoci però la proprietà pubblica, ma la sola gestione pubblica, è possibile candidare questo progetto su tale area?

No. L’art. 4 dell’Avviso è chiaro nel disporre che “L’Avviso “Sport e Periferie – anno 2022” è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti (Fonte ISTAT – ultimo aggiornamento), che potranno presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune proponente.

2. È intenzione del comune partecipare al bando in oggetto. A Tal fine l’intervento previsto sull’impianto esistente consiste nella riqualificazione del campo da calcio a 11 in erba naturale convertendolo ad erba sintetica con omologazione sino all’Eccellenza”. Oltre a ciò il progetto prevede una manutenzione ordinaria (rifacimento tracciatura, illuminazione a led ecc ), della pista di atletica esistente in manto bituminoso. Per tale pista, per quanto non sia omologata FIDAL, non sarebbe intenzione ottenere/richiedere tale omologazione, in quanto la stessa viene utilizzata da chiunque anche a livello amatoriale per attività del tempo libero, dai Centro ricreativi estivi ecc. 
Pertanto, con la presente si richiede se sia possibile partecipare al bando.

In risposta al quesito si rappresenta che è possibile partecipare al bando anche proponendo un impianto sportivo di esercizio e non ad uso agonistico, purché rientri in una delle tipologie di intervento previste nell’articolo 6 comma 3.

3. Con riferimento all’Avviso Pubblico indicato in oggetto, si chiede di chiarire in merito alla fattispecie di “rigenerazione di impianti sportivi” indicata all’art. 2 comma 1 lettera a) dell’Avviso Pubblico, nello specifico se in tale fattispecie può rientrare:
- all’interno di un impianto polisportivo all’aperto, un intervento di sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo da calcio, la realizzazione di un campo da beach-volley e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico , tenendo conto che l’impianto sportivo di proprietà del Comune è dato in concessione ad un’Associazione Sportiva Dilettantistica associata all’AICS;
- un intervento di realizzazione della copertura di una piattaforma polisportiva per il gioco di pallacanestro, pallavolo e baskin, con realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi, che il Comune intende poi dare in gestione ad un’Associazione Sportiva Dilettantistica associata all’UISP. Si chiede inoltre di chiarire cosa si intende per le due casistiche “attività agonistica” e “sviluppo della relativa cultura”.

In relazione al primo quesito la risposta è affermativa, entrambi gli interventi proposti, salvo verifiche di maggior dettaglio, sembrano rientrare pienamente negli ambiti di intervento previsti dall’Avviso. In merito alla disposizione dell’art. 2, che richiama integralmente l’art. 5, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, si rappresenta che gli interventi potranno essere destinati sia ad impianti di livello agonistico, sia ad impianti di avvicinamento allo sport e promozione dei valori sportivi ed agonistici (quali ad esempio impianti di esercizio, ma anche parchi urbani, playground ed aree all’aperto attrezzate per la pratica sportiva).

4. In riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto, si chiede di conoscere quanto segue: 
- all'art 6 comma 4, che elenca la documentazione da allegare alla domanda di finanziamento, il punto f. recita "atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti, ove richiesti", 
se il Comune dispone del progetto definitivo è necessario allegare il parere del CONI (parere che viene richiesto appunto con un progetto definitivo prima della stesura dell'esecutivo) o tale parere può essere rimandato?

Essendo richiesto dall’Avviso (art. 5, comma 3) come livello minimo di progettazione un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, il Parere Coni non può dirsi necessario per la presentazione della candidatura, ogni carenza documentale necessaria per l’inquadramento di un livello progettuale superiore, potrà in ogni caso determinare un declassamento del livello stesso in termini di punteggio attribuito alla proposta. Si segnala inoltre che, nel caso di ammissione a finanziamento, il Parere Coni dovrà essere necessariamente acquisito prima di dare avvio alle procedure di affidamento delle opere. La procedura di approvazione dei progetti relativi ai lavori segue quanto prescritto all’art. 27 del Codice dei contratti pubblici.

5. L’art. 4 dell’avviso dispone che i Comuni possono presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune proponente. Nel nostro caso l’impianto sportivo comunale ricade per una parte su area di proprietà comunale e per un'altra porzione su una proprietà privata concessa in locazione al Comune. Il Comune è quindi proprietario dell'intero impianto sportivo superficiario inteso come campi, spalti, spogliatoi, ecc.
Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile presentare comunque la candidatura per l’intero impianto/area?

No. Ai sensi dell’art.4 dell’Avviso, le opere da realizzare dovranno ricadere esclusivamente sull’area/porzione di proprietà comunale o di altro ente pubblico.

6. Quale è la data limite entro cui dovranno essere ultimate le proposte progettuali, qualora venissero finanziate?

Non è prevista una data limite entro cui dovranno esse completati gli interventi, in ogni caso sarà tenuta in considerazione la tempistica di realizzazione proposta in relazione alla complessità dell’opera ad alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione Comunale.

7. In base alla delibera CONI n. 1691 vengono definite le due distinte discipline Calcio (a 11) e Calcio (a 5) esterno. Ai fini del punteggio esse concorrono come due distinte discipline praticabili o vengono conteggiate come unica disciplina intesa come ‘Calcio’?
La valutazione delle istanze, dall’art. 8 all’art. 10 dell’avviso, avviene dapprima con la verifica del RUP e poi con la valutazione della commissione. Si chiede dunque: la valutazione delle istanze avviene durante il periodo 15 giugno-14 ottobre con risultati pubblicati mensilmente o la graduatoria con ammessi ed esclusi verrà pubblicata alla chiusura dello sportello il 14 ottobre?
Se nella stessa area di gioco possono essere presenti più discipline (per esempio nel campo di calcio può essere predisposta anche l’area di gioco del rugby).

In relazione al quesito n. 1, tutte le discipline individuate dalla delibera CONI n. 1691 saranno conteggiate distintamente. In relazione al quesito n. 2, si rappresenta che la valutazione delle proposte avverrà in itinere, come disposto all’art. 10 dell’Avviso, il Dipartimento provvederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con periodico aggiornamento dello stesso almeno ogni mese.

8. Con riferimento all’avviso pubblico di cui in oggetto, con la presente si chiedono chiarimenti circa le cause di esclusione di cui all’art. 7.
In particolare, l’art. 7 comma 1 lett. a) recita “sono escluse le richieste relative ad interventi già oggetto di finanziamento pubblico anche se con risorse diverse dal Fondo Sport e Periferie”.
A tal riguardo si chiede di chiarire:
- se finanziamenti regionali e statali diversi dal Fondo Sport e Periferie sull’area sono causa di esclusione;
- il lasso temporale dei precedenti finanziamenti che determina causa di esclusione.

L’Avviso richiama un principio di carattere generale, ovvero il divieto del doppio finanziamento, ne consegue che l’intervento proposto non potrà logicamente essere già interamente finanziato con altre risorse pubbliche. Ciò non esclude che l’impianto oggetto dell’intervento abbia beneficiato in passato di altri finanziamenti pubblici o che altre risorse siano contestualmente stanziate a coprire una quota di cofinanziamento dell’intervento proposto.

9. Il mio Comune è rientrato nell'elenco dei Comuni ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'Avviso Sport e Periferie 2020, non riesco a capire se rientra nel motivo di esclusione di cui all'art. 7, comma 1 lettere b).

Si. Sono espressamente escluse le richieste presentate da enti che siano già stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

10. Con la presente in merito all’avviso pubblico “Fondo Sport e Periferie 2022”, si richiedono i seguenti chiarimenti:
- a
l fine della partecipazione al bando il Comune non deve aver beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani Pluriennali o sui bandi 2018 e 2020 di “Sport e Periferie” per qualsiasi impianto oppure solo per quello oggetto di richiesta di contributo.
- il Comune è stato assegnatario di un contributo a valere sul Fondo “Sport e Periferie” ai sensi dell’art 15 del L. 185 / 2015 relativo al triennio 2015 – 2017 per un intervento presso il campo sportivo comunale, si chiede quindi se può partecipare al bando in oggetto per un intervento sulla Palestra Polivalente Comunale.
-nel caso di impianto affidato ad una società sportiva in concessione pluriennale, si chiede se va allegata alla domanda di contributo la relazione di stima dei costi di gestione e manutenzione annua oppure è sufficiente allegare l’atto di concessione in essere.

In relazione ai primi due quesiti, si rappresenta che l’aver già beneficiato di finanziamenti nell’ambito delle precedenti edizioni di Sport e Periferie costituisce causa di esclusione per l’Ente, pertanto, indipendentemente dall’impianto oggetto dell’intervento, la proposta avanzata dal Comune non potrà essere ritenuta ammissibile. Per mera completezza si dà risposta anche all’ultimo quesito confermando la necessità di allegare alla candidatura un piano delle attività dettagliato, pur ribadendo la su menzionata causa di esclusione.

11. L’art. 26 del D.Lgs 50/2016, a differenza di quanto contenuto negli artt. 47 e 48 del D.P.R. 207/2010 (abrogati con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016), prevede che sotto il milione di euro non vi siano alternative al RUP per l’attività di verifica.
Il successivo art. 31 prevede espressamente tra i compiti che possono essere affidati al RUP quelli di progettazione e di direzione dei lavori (e dell’esecuzione) per affidamenti di importo limitato, rimandando ad ANAC il compito di fissare l’importo massimo per tali attività. 
L’ANAC nelle proprie linee guida n. 3, per superare l’impasse, ha stabilito una soglia di 1,5 milioni per le attività di progettazione e di direzione dei lavori.
L’art. 26, al comma 8, assegna al RUP il compito di sottoscrivere la validazione del progetto, atto formale che riporta gli esiti della verifica e fa specifico riferimento (e, quindi, ne tiene conto) al rapporto conclusivo del verificatore e alle eventuali controdeduzioni del progettista. L’art. 26, al comma 6, individua tassativamente i soggetti che possono svolgere le attività di verifica della progettazione. In particolare, è previsto che: «L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
1. per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
2. per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
3. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
4. per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9».
Il Comune di ……....…, piccolo Comun avente popolazione residente di circa 750 persone, è carente di personale dell’ufficio tecnico comunale, con la presenza del solo Responsabile del Servizio tecnico per 12 ore settimanali;
AL FINE DI EVITARE ESCLUSIONI DAL PROGETTO SI CHIEDE SE E' POSSIBILE PROCEDERE COME DI SEGUITO:
- Il progetto esecutivo a firma dell'Ufficio Tecnico comunale Geom (unico dipendente dell'Ufficio tecnico - coincidente anche con il RUP)
- La verifica da affidare all'esterno (anche se la norma prevede che fino ad 1.000.000,00 la verifica va effettuata dal RUP)
- La Validazione a firma del RUP (coincidente con il progettista) 
In alternativa si chiedono indicazioni sul come procedere, dato per certo che il progettista, il RUP ed il validatore devono necessariamente coincidere poichè il Comune di.................................................................. ha un solo tecnico (part-time).

In merito al quesito si richiama integralmente la Linea Guida n.3 dell’ANAC. Si specifica che non saranno ammesse proposte di intervento la cui verifica del progetto è sottoscritta dal progettista stesso.

12. Si intende intervenire nella sostituzione della pavimentazione di una palestra comunale attualmente utilizzata sia dall’Istituto Comprensivo sia da una associazione sportiva. Con la presente si chiede se tale intervento possa rientrare nei requisiti necessari per una richiesta di finanziamento.

Si, nell’ambito di intervento di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) dell’Avviso. Il finanziamento resta condizionato al raggiungimento del valore soglia previsto all’art.10.

13 L'articolo 4 dell'avviso riporta la seguente dicitura:
"1. L'Avviso "Sport e Periferie anno 2022" è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti (Fonte ISTAT ultimo aggiornamento), che potranno presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune proponente."
Il Comune di X, capoluogo di provincia, ha una popolazione residente di circa 26.000 abitanti, ed è capoluogo di provincia. Si chiede di sapere se può partecipare al bando, in quanto "comune con popolazione residente pari o inferiore ai 50.000 abitanti" o se invece non possa presentare istanza in quanto "capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".

Non sono ammessi a partecipare al Bando i Comuni capoluoghi di provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.

14. La quota di cofinanziamento, prevista all’art. 5, comma 3, lettera d) dell’Avviso, potrebbe derivare dai contributi di cui al Decreto del Ministero dell'interno dell’8 gennaio 2022 ai sensi all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, 145 per l’annualità 2022? 
Il CUP indicato sull’avviso dovrà essere utilizzato come CUP master o si dovrà chiedere un nuovo CUP specifico per l’intervento?

In risposta al primo quesito si conferma che la quota di compartecipazione può essere reperita da altri contributi pubblici diversi dal Fondo. Purché venga data evidenza delle spese imputate alle diverse fonti di finanziamento. In risposta al secondo quesito ogni Comune dovrà richiedere un nuovo CUP da associare all’intervento proposto.

15. In merito al bando in oggetto vorrei capire se il Comune di X può partecipare, in particolare per:
- aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane 
in che documento posso reperire l'indicazione su quali sono le aree svantaggiate?
- cosa si intende per "impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura"
aree sportive non agonistiche?
- per "diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di progettazione sono necessarie per l’allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali."
si possono intendere percorsi all'aperto con attrezzatura per normodotati, anziani, disabili e bambini?
- serve l’Indirizzo impianto – Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute)
dove posso reperire tale codice
- sono finanziabili le opere già appaltate i cui lavori non sono ancora iniziati?

In merito al primo quesito si rappresenta che non sono individuati parametri per identificare le “aree svantaggiate” e le “periferie urbane”.

In merito al secondo e terzo quesito si rappresenta che gli interventi potranno essere destinati sia ad impianti di livello agonistico, sia ad impianti di avvicinamento allo sport e promozione dei valori sportivi ed agonistici (quali ad esempio impianti di esercizio, ma anche parchi urbani, playground ed aree all’aperto attrezzate per la pratica sportiva).

In merito al quarto quesito possedere il Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva non è necessario ai fini della presentazione della domanda e potrà essere richiesto in un secondo momento. Se l’impianto è già censito potrà essere reperito tramite apposita funzione nella procedura guidata di presentazione delle proposte.

In merito all’ultimo quesito si rappresenta che all’articolo 13 comma 2 si dispone che “Non si potrà procedere ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori prima della stipula della convenzione ad eccezione di lavori urgenti certificati dal responsabile del procedimento”.

16. L’ordine cronologico di presentazione della domanda incide sul punteggio in graduatoria?

L’ordine cronologico di presentazione delle proposte non incide sul punteggio assegnato alla singola proposta. In particolare, essendo un bando a sportello, verranno finanziate le proposte, valutate in ordine cronologico di presentazione, che raggiungono almeno il punteggio minimo di ammissibilità pari a 55/100, fino ad esaurimento dei fondi. Si precisa che non verrà stilata alcuna graduatoria e che le candidature che non raggiungeranno la suddetta soglia di ammissibilità non verranno finanziate.

17. In relazione all'avviso in oggetto, si chiede se ci sono requisiti oggettivi per valutare appartenenza del proprio comune agli ambiti di intervento previsti dal bando all'art 5 co.1 primo capoverso: " localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane"

In risposta al quesito si rappresenta che l’articolo 5 si riferisce esclusivamente alle finalità del Fondo. Il proponente deve identificare la tipologia di intervento così come definito nell’articolo 6 comma 3, ovvero:
“Tipologia di intervento: in particolare dovrà essere indicato:
a) se si tratta di realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) se si tratta di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale;
c) se si tratta di intervento volto alla diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;”

18. L’art 4 del bando di cui in oggetto specifica che “L’Avviso ‘Sport e Periferie – anno 2022’ è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti (Fonte ISTAT – ultimo aggiornamento)”.
Il Comune di X è capoluogo di provincia con una popolazione residente al 1 gennaio 2021 di 20.971 (demo.istat.it).
Alla luce del suindicato dato, il Comune di X può partecipare all’Avviso in qualità di Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti?
All’art 5 del bando, co. 3, lettera b) si specifica: “il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sui Piani pluriennali, o sui Bandi 2018 e 2020 di ‘Sport e Periferie’”. Si chiede, nello specifico, a quali Piani/documenti e/o programmi pluriennali il bando intende far riferimento.

In risposta al primo quesito si rappresenta che non sono ammessi a partecipare al Bando i Comuni capoluoghi di provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.
In risposta al secondo quesito non sono ammessi a partecipare al Bando i Comuni che hanno già beneficiato di finanziamenti a valere sul programma Sport e Periferie, ovvero i Comuni che hanno già ricevuto finanziamenti nell’ambito del Primo Piano Pluriennale, Secondo Piano Pluriennale, Bando 2018 e Bando 2020 (comprese le rimodulazioni dei suddetti Piani/Bandi).

19. Ai fini di partecipare al bando in oggetto si chiede di sapere se il cofinanziamento (quota obbligatoria del 15% + ulteriore incremento) può avvenire con altri finanziamenti statali.

In risposta al quesito si conferma la possibilità che le somme della quota di compartecipazione possano essere garantite attraverso altri finanziamenti statali.

20. Con la presente in riferimento al Bando in oggetto si chiede come individuare se il comune di X è incluso tra le aree svantaggiate del paese di cui all’art. 2 1 lettera a dell’avviso pubblico del Bando Fondo Sport e Periferie 2022.

In risposta al quesito si rappresenta che l’articolo 2 si riferisce esclusivamente alle finalità del Fondo. Il proponente deve identificare la tipologia di intervento così come definito nell’articolo 6 comma 3, ovvero:
“Tipologia di intervento: in particolare dovrà essere indicato:
a) se si tratta di realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) se si tratta di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale;
c) se si tratta di intervento volto alla diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;”

21. Se all’atto della candidatura effettuata sulla base di un progetto definitivo è dovuto inoltrare, pena esclusione dalla procedura, i pareri da richiedere su tale livello progettuale e ciò in relazione a quanto stabilito all’art.11 per l’assegnazione del punteggio lettera b) per la disponibilità del progetto definitivo in cui non si richiama, per tale livello progettuale, come requisito di valutazione che esso sia provvisto, di “verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilità” come invece indicato per il progetto esecutivo.

In risposta al quesito si rappresenta che il progetto definitivo non necessita di verifica e validazione per la presentazione della candidatura ma dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 23 del Codice dei contratti. Fermo restando la necessità di procedere alla validazione del livello progettuale da porre a base di gara

22. L'art 2 dell'Avviso parla di progetti volti alla diffusione di attrezzature sportive. Cosa si intende per diffusione di attrezzature sportive?

In risposta al quesito si rappresenta che per diffusione di attrezzature sportive si intende l’acquisto di forniture sportive destinate all’allestimento di impianti di avvicinamento allo sport e promozione dei valori sportivi ed agonistici (quali ad esempio parchi urbani, playground ed aree all’aperto attrezzate per la pratica sportiva).

23. In merito all'Avviso in oggetto, è possibile realizzare un impianto sportivo non finalizzato all'attività agonistica ma meramente dilettantistica?

In risposta al quesito si rappresenta che è possibile partecipare al bando anche proponendo un impianto sportivo di esercizio e non ad uso agonistico, purché rientri in una delle tipologie di intervento previste nell’articolo 6 comma 3.

24. Il comune di X con popolazione inferiore a 5000 abitanti può richiedere un finanziamento di Euro 400.000,00. Visto che intende cofinanziare l'intervento con il 20%, l'importo complessivo del progetto dovrà essere di 480.000,00 Euro?

La quota di compartecipazione va calcolata come percentuale sull’intero costo dell’intervento. Nel caso specifico se è intendimento del Comune compartecipare al 20%, a fronte di una richiesta di 400.000,00 euro, il costo dell’intervento sarà pari a 500.000,00 euro con una quota di compartecipazione pari a 100.000,00 euro.
Si precisa che gli importi definiti nell’avviso in ragione della popolazione residente definiscono il contributo MASSIMO che può essere richiesto, pertanto è possibile richiedere un importo inferiore con l’obbligo di mantenere la quota di compartecipazione nel limite minimo del 15% del totale dell’intervento.

25. L'ente Comune di X è già registrato sul sito bando sport e periferie 2020, tale accreditamento sarà ancora valido anche per il sito predisposto per il bando sport e periferie 2022 o sarà necessario effettuare un nuovo accreditamento. 
L'accesso al sito e la possibilità di accreditamento e caricamento dei documenti necessari per la domanda sarà reso accessibile anche prima dell'apertura della possibilità di invio fissata per il giorno 15 giugno ore 12.00 o solo a partire da tale data e ora.

In risposta al primo quesito il Bando 2022 prevede una nuova registrazione sul portale dedicato alla presentazione delle proposte, pertanto non sono valide registrazioni fatte in occasione di altri bandi. La possibilità di registrazione e caricamento dei documenti sarà possibile solo a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2022.

26. Visto il particolare periodo economico, che vede un continuo aumento del costo dei materiali, nelle more dei tempi di assegnazione del contributo, potrebbero esserci delle variazioni di costo. E’ possibile effettuare un adeguamento dei prezzi per allineare l’opera al mercato quando procederemo con l’appalto? 
Tra le spese non ammissibili ci sono le varianti in corso d'opera. Ci confermate che qualora la variante sia completamente finanziata dal comune, sia che preveda opere in più sia che riguardi un adeguamento dei prezzi, si potrà procedere senza rischio di perdere il finanziamento?
Le spese professionali inerenti la fase di progettazione sono inserite nel quadro economico del progetto, ma affidate prima dell'uscita dell'avviso. Le stesse possono essere considerate nel quadro economico del finanziamento contribuendo al valore complessivo delle opere e quindi considerandole all'interno della quota finanziata dall'ente concorrendo alla formazione del punteggio di cui all'art. 11 lettera c) del bando o non verranno tenute in considerazione?

1. Sarà possibile effettuare un adeguamento dei prezzi prima di procedere con l’appalto fermo restando l’ammontare del contributo richiesto a valere sul Fondo in fase di presentazione. Ogni costo aggiuntivo sarà a carico del Comune proponente.
2. Come riportato nell’articolo 13 “Non saranno autorizzati varianti in corso d’opera se non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente volesse procedere ad autorizzare la variante, il costo relativo sarà a suo totale carico e le somme del Fondo rientreranno nella riserva tecnica a disposizione del Dipartimento per lo sport per le finalità ivi previste” purché conformi alle previsioni dell’art.106 del Codice dei Contratti.
3. Si rappresenta che all’articolo 13 comma 3 si dispone che “3. Al fine di agevolare i comuni nella predisposizione di elaborati tecnici adeguati al livello progettuale presentato a corredo della candidatura e conformi alle previsioni dell’art. 23 del Codice dei contratti, verranno riconosciute le spese sostenute a far data dalla pubblicazione del presente avviso per i servizi di progettazione, purché comprovate da regolare documentazione amministrativa e contabile. Tali spese verranno prioritariamente imputate alla quota di cofinanziamento a carico dell’ente

27. Si chiede se sia possibile candidare un progetto per la realizzazione di un impianto sportivo in un'area per cui è iniziata la procedura di esproprio e, che, quindi, diventerà proprietà comunale nei prossimi mesi.

No, l’Ente deve detenere il titolo di proprietà dell’area su cui si intende realizzare l’opera al momento della proposta di candidatura.

28. Con la presente sono a chiedere chiarimenti in riferimento alla tipologia di intervento "realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane" su che cosa si intenda per ""aree svantaggiate" e "periferie urbane". Ci sono parametri precisi per individuare tale tipo di caratteristica?

No, non sono individuati parametri per identificare le “aree svantaggiate” e le “periferie urbane”.
Il proponente deve identificare la tipologia di intervento così come definito nell’articolo 6 comma 3, ovvero:
“Tipologia di intervento: in particolare dovrà essere indicato:
a) se si tratta di realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) se si tratta di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale;
c) se si tratta di intervento volto alla diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;”

29. Nel nostro Comune abbiamo un campo da calcetto abbandonato non per uso agonistico. Possiamo partecipare al bando o l’impianto agonistico è un requisito specifico?

In risposta al quesito si rappresenta che è possibile partecipare al bando anche proponendo un impianto sportivo di esercizio e non ad uso agonistico, purché rientri in una delle tipologie di intervento previste nell’articolo 6 comma 3.

30. In merito al bando di cui all'oggetto, si chiede, all'art. 5 c. 3 lett. c) per soglia massima di contributo richiesto si intende l'importo massimo dell'intervento comprensivo della quota a carico del Comune? (quindi per Comuni sotto i 5.000 abitanti pari a massimo € 400.000,00 comprensivo della quota a carico dell'Ente), oppure si intende l'importo massimo finanziabile? (quindi per Comuni sotto i 5.000 abitanti € 400.000,00 + le somme a carico dell'Ente).

Per soglia massima si intende il contributo massimo richiedibile a carico del Fondo, al netto della quota di compartecipazione dell’Ente che deve essere almeno pari 15% del totale dell’intervento.

31. In relazione all’Art. 4 (Requisiti dei soggetti proponenti) 1. L’Avviso “Sport e Periferie – anno 2022” è rivolto esclusivamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti…
Il Comune di X che ha una popolazione inferiore a 50.000 abitanti ma che è altresì capoluogo di provincia con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ha i requisiti per proporre una proposta di intervento?

No, il Comune sopra definito non è in possesso dei requisiti per partecipare al Bando, in quanto si rappresenta che sono ammessi a partecipare esclusivamente i capoluoghi di provincia con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti.

32. All'art 6, comma 3, e si indica che la candidatura dev'essere corredata di:
"e. delibera di approvazione del progetto dell’intervento comprensiva dell’indicazione della compartecipazione del soggetto proponente; nella delibera deve essere, inoltre, indicata espressamente la partecipazione all’avviso “Sport e Periferie 2022”;"
Il Comune di X ha già approvato in linea tecnica il progetto esecutivo che si intenderebbe candidare, si chiede di precisare se nel caso specifico possano essere accolte due delibere, quindi quella di approvazione e quella di partecipazione, o se piuttosto sia necessario procedere diversamente.

La delibera di approvazione del progetto deve indicare espressamente la copertura finanziaria dell’intervento con la quota di compartecipazione a carico dell’Ente e la partecipazione al Bando Sport e Periferie 2022. In caso di due delibere distinte entrambe devono fare riferimento all’intervento proposto nell’ambito del Bando 2022.

33. Se le relative proposte possano essere presentate anche dalle Provincie proprietarie di impianti o aree siti in Comuni con le caratteristiche indicate all'art. 4 dell'avviso.
Se i Comuni con le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'avviso possano presentare proposte relative ad immobili di proprietà di altri enti territoriali di cui abbiano la disponibilità in base ad accordo da sottoscrivere tra i due enti in caso di aggiudicazione del finanziamento di cui al fondo in oggetto.

Si riscontrano entrambi i quesiti:
1) l’art. 4 dell’Avviso dispone che possono partecipare esclusivamente i Comuni (con popolazione residente pari o inferiore a 000 abitanti e i capoluoghi di provincia con popolazione residente pari o inferiore a 20.000 abitanti -Fonte ISTAT – ultimo aggiornamento), pertanto l’intervento su strutture di proprietà della Provincia potrà essere candidato esclusivamente dal Comune sul cui territorio insiste l’immobile;
2) i Comuni potranno presentate le candidature relative a impianti interamente di proprietà pubblica (quindi anche di altri enti pubblici) purché localizzati nel territorio del Comune di riferimento.

34. Con riferimento all’Avviso di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 14 (“Richieste di chiarimento”) e letto l’art. 5 (“Contenuto delle proposte progettuali”) a tenore del quale appaiono candidabili proposte concernenti la “diffusione delle attrezzature sportive”, si chiede di chiarire se è ammissibile una proposta progettuale che preveda la rigenerazione di un’area urbana già realizzata e attrezzata, oltreché per il tempo libero, anche per la pratica dello sport all’aperto e per lo sviluppo della relativa cultura. 
La proposta, se ammissibile, prevederebbe il rinnovo e l’adeguamento delle attrezzatture sportive esistenti (Campo da Bocce, Beach Volley, Pista da footing), nonché il potenziamento delle funzioni sportive mediante l’introduzione di nuove funzioni sportive (p.e. Basket, Tennistavolo) e di attrezzature per il fitness.

In relazione al quesito posto la risposta è affermativa, l’Avviso è rivolto tanto alla costruzione di nuovi impianti quanto alla rigenerazione di impianti esistenti.

35. Il punteggio fino ad un massimo di 15 punti di cui alla declaratoria sul “Punteggio lettera b” di cui all’art. 11 dell’avviso potrà essere assegnato a seguito della semplice disponibilità e trasmissione del progetto definitivo o per concorrere a quel punteggio è necessario che siano allegati alla domanda anche i pareri preventivi necessari alla realizzazione dell’opera, come disposto alla lettera c del comma 4 dell’articolo 6 dell’avviso? 
Nell’ambito del “Punteggio lettera b” di cui all’art. 11 dell’avviso, per concorrere all’assegnazione dei punteggi relativi ai sistemi di gestione ambientale (fino a 10 punti), approvvigionamento energetico (fino a 5 punti), qualità ambientale (fino a 5 punti) e soluzioni tecnologicamente avanzate (fino a 5 punti) si può concorrere all’assegnazione dei suddetti punteggi anche con la disponibilità del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica o è necessario sia disponibile almeno il progetto definitivo dell’opera?

Relativamente al primo quesito i pareri preventivi costituiscono parte integrante di un progetto definitivo, pertanto l’eventuale mancanza di un’autorizzazione o di un documento essenziale potrà determinare il declassamento in termini di punteggio del livello progettuale dichiarato.
Relativamente al secondo quesito si rappresenta che l’attribuzione di punteggi è prevista unicamente in presenza di un progetto definitivo o esecutivo redatto in conformità alle previsioni dell’art. 23 del Codice dei Contratti e completo negli elaborati.

36. Art. 5 del Bando di gara- Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi: per accedere a questa misura capisco che l'ente locale debba trovarsi in una delle aree svantaggiate e/o in zona periferica urbana. Dove posso trovare l'elenco dei Comuni che rientrano in tali fattispecie?
È possibile realizzare un intervento su un'area di proprietà di una municipalizzata del Comune di X, al 100% di proprietà pubblica? Oppure l'area deve essere esclusivamente di proprietà dell'Ente locale

In relazione al primo quesito, l’intervento non deve necessariamente essere localizzato in un’area svantaggiata o in una zona periferica urbana. Si rappresenta, infatti, che il fatto che l’intervento sia localizzato in un’area svantaggiata costituisce solo una delle potenziali finalità dell’Avviso, richiamando dell’articolo 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, l’Avviso si rivolge alle seguenti tipologie di interventi:
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
- diffusione di attrezzature.
Le candidature devono riguardare interventi da realizzare su impianti di proprietà di un Ente pubblico.

37. La quota del 15% a carico dell'amministrazione proponente può essere conferita tramite l'impiego di personale e/o l'erogazione di servizi?

No. La quota di cofinanziamento pari ad almeno al 15% del valore complessivo dell’intervento proposto deve essere appositamente stanziata dal Comune.

38. Il cup da utilizzare è quello generato da sport e periferie ovvero cup j55b22000350001 oppure è necessario generarne uno ex novo da parte del comune.

È necessario che ogni comune generi un proprio codice CUP da associare all’intervento proposto.

39. In merito all'avviso Sport e periferie 2022, siamo a richiedere quale sia il significato di "periferie urbane" da intendere ai fini della candidabilità di un progetto per il bando in comune.

L’obiettivo strategico dell’Avviso pubblico mira alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, in tale contesto ci si riferisce a periferia urbana come una delle potenziali aree di intervento. Si rappresenta, tuttavia, che il fatto che l’intervento sia localizzato in un’area svantaggiata o una periferia urbana, costituisce solo una delle potenziali finalità dell’Avviso, richiamando dell’articolo 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, l’Avviso si rivolge infatti alle seguenti tipologie di interventi:
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- adeguamento e completamento di impianti sportivi rivolti all’attività agonistica connessa ad eventi e competizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
- diffusione di attrezzature sportive.

40. Con la presente si chiede se si può partecipare al bando in oggetto con un intervento inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 ed al quale l'amministrazione comunale ha previsto una copertura finanziaria con fondi comunali derivanti dall'avanzo di bilancio.

Si. Naturalmente in fase di presentazione della candidatura il Comune dovrà dichiarare la quota dell’intervento per cui richiede il contributo del Fondo Sport e Periferie e la quota dell’intervento che invece intende cofinanziare con risorse proprie, nel rispetto del valore minimo fissato dal Bando, pari ad almeno al 15% della spesa complessiva.

41. In merito al bando di cui in oggetto si chiede di conoscere se sono ammissibili a finanziamento progetti che riguardano esclusivamente la realizzazione di aree sportive all'aperto ove allocare campi polifunzionali, campi da bocce, attrezzature per l'attività motoria all'aperto e relative aree di parcheggio.

Si. Gli interventi presentati in adesione all’Avviso potranno essere destinati sia ad impianti di livello agonistico, sia ad impianti di avvicinamento allo sport ed alla promozione dei valori sportivi ed agonistici (quali ad esempio impianti di esercizio, ma anche parchi urbani, playground ed aree all’aperto attrezzate per la pratica sportiva)

42. In riferimento agli allegati da produrre qui di seguito elencati, sono a chiedere nello specifico chi deve firmare i documenti di cui sotto, se il Comune proprietario del centro sportivo oppure la società che ha in gestione il centro sportivo e/o il revisore dei conti.

allegato 1 - relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto, che evidenzi anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell’arco dell’intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;

allegato 2 - stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell’impianto oggetto dell’intervento e relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi.

La domanda, con tutti i documenti ad essa allegati, deve essere presentata esclusivamente dal Comune proprietario dell’impianto o dell’area di intervento. Per quanto riguarda i documenti citati, dovranno essere sottoscritti dal RUP dell’intervento.

43. Premesso che il cofinanziamento del 15% a carico del bilancio dell'Ente è previsto dal bando, è possibile incrementare la quota di cofinanziamento con l'apporto del conto termico (GSE)?"

In risposta al quesito si rappresenta che la quota di compartecipazione può essere imputata ad altre fonti di finanziamento, purché le somme siano già disponibili nel bilancio dell’ente e finalizzate a garantire la copertura finanziaria della quota di compartecipazione dichiarata in sede di candidatura.

44. In riferimento all' avviso pubblico per l'individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2022” CUP J55B22000350001,
si chiede se, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 5, comma 3 lettera C, il dato di "popolazione residente" da utilizzare è quello di cui al modello "ISTAT D7B Rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente", redatto mensilmente dall'ufficio ANAGRAFE dell'Ente ed inviato all'ISTAT. Tale informazione, che non è precisata nell'art. 4 dell'avviso pubblico, può modificare sostanzialmente l'importo del contributo concesso e, di conseguenza, la quota di compartecipazione finanziaria a carico del Comune.

La popolazione presa in considerazione dall’Avviso è quella relativa all’ultimo aggiornamento confermato dall’ISTAT, ovvero quello del 01 gennaio 2021.

45. Con riferimento all’oggetto si chiede di sapere se la “multidisciplinarità sportiva dell’impianto”, prevista all’art. 5, comma 3, lett. e) del bando, deve riferirsi ad un solo “oggetto di intervento” o se, al contrario, il progetto oggetto di finanziamento può riguardare un centro sportivo in cui sono presenti più discipline sportive, con un intervento che può avere per oggetto più di una struttura all’interno dello stesso centro sportivo.

Si conferma che il progetto oggetto di finanziamento può riguardare un centro sportivo in cui sono presenti più discipline sportive, con un intervento che può avere per oggetto più di una struttura all’interno dello stesso centro sportivo.

46. In merito al bando in oggetto, vorremmo sapere se per la realizzazione di una palestra per attività non agonistica sia necessario allegare alla domanda eventuali pareri preventivi del CONI.

Si, tutti i progetti per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento e le modifiche di spazi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono soggette al parere, obbligatorio e preventivo, del C.O.N.I. in base all’articolo 1 del Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302 e ss.mm.ii.

47. Dovendo candidare una proposta progettuale da finanziare, in caso di ammissione, con i fondi di cui in oggetto, si chiede se per l’acquisizione del relativo CUP esiste un Template ovvero un CUP specifico.

No. Il CUP deve essere aperto autonomamente dall’Amministrazione Comunale titolare dell’intervento.

48. Con riferimento all’Avviso “Sport e Periferie – anno 2022”, atteso che il Comune di ……….. è un comune di prima fascia della periferia …………… e che ha una popolazione residente di circa 42.000 abitanti intenderebbe partecipare al bando per rigenerare una piscina esistente destinata all’attività agonistica si intendono chiedere i seguenti chiarimenti:

- Il Comune di …………. potrebbe partecipare al bando anche se l’impianto sportivo è di proprietà di una sua municipalizzata controllata al 100%?

- I punteggi previsti all’art. 11 lettera b, per la multidisciplinarietà delle attività sportive, sono attribuibili in base alle attività già attive presso l’impianto ovvero solo in relazione a quelle che si aggiungerebbero a seguito dell’intervento?

- Atteso che al momento si dispone solo di uno studio di fattibilità, relativamente ai punteggi di cui all’art. 11 lettera c), se previsti dallo studio di fattibilità, è possibile comunque ambire al riconoscimento di punteggi per il ricorso:

  • a sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell’intervento e alla prestazione energetica dell’edificio indicando il salto di classe energetica a seguito dell’intervento;
  • all’approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili;
  • alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all’illuminazione naturale, all’areazione naturale, alla ventilazione meccanica controllata e al confort acustico,
  • alla scelta di soluzioni tecnologicamente avanzate. 

In riferimento al quesito n. 1 la risposta è negativa, Le candidature devono riguardare interventi da realizzare su impianti di proprietà di un Ente pubblico. In relazione al quesito n .2 si rappresenta che la multidisciplinarietà dell’impianto verrà valutata in prospettiva, tenendo conto delle discipline che saranno praticabili presso l’impianto ad intervento completato. In risposta al quesito n. 3 si rappresenta che ogni punteggio previsto all’art. 11 lettera b) verrà riconosciuto unicamente in presenza del livello progettuale definitivo o esecutivo.

49. Con la seguente siamo a chiedere se è ammissibile sul bando FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 un intervento di messa a norma, rifacimento degli spogliatoi e realizzazione dello spazio di infermeria di un impianto sportivo comunale già esistente.

Si. La proposta sarà in ogni caso valutata secondo i parametri indicati dall’Avviso e verrà ritenuta ammissibile al finanziamento solo se sarà raggiunto il valore soglia di 55/100 punti.

50. L’Amministrazione comunale di ………… è intenzionata a partecipare al bando “fondo sport e periferie 2022” per cofinanziare la realizzazione della pista indoor ed il rifacimento della gradinata scoperta allo stadio …………... L’opera, di importo complessivo pari a € 9.650.000,00, è già oggetto di finanziamento per € 3.500.000,00 dal CONI e per € 3.192.000,00 dalla Provincia ……………, nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato con la medesima. L’Amministrazione comunale finanzia la rimanente quota, € 2.958.000,00, superiore al 15% del totale. Mediante la partecipazione al vostro bando, l’Amministrazione comunale vorrebbe finanziare l’opera con le seguenti modalità: • CONI: € 3.500.000,00 • Provincia ………………: € 3.192.000,00 • Dipartimento dello sport: € 1.000,000,00 • Comune di ………………: € 1.958.000,00 (quota comunque superiore al 15%) € 9.650.000,00 Al riguardo si chiede se è possibile quindi fare richiesta di finanziamento al Vs bando oppure si rientra tra le cause di esclusione

Si. Nello specifico si rappresenta che la quota di compartecipazione va calcolata come percentuale sull’intero costo dell’intervento, tuttavia, la quota di compartecipazione può essere reperita anche attraverso altri contributi pubblici diversi dal Fondo, purché venga data evidenza delle spese imputate alle diverse fonti di finanziamento.

51. Come amministrazione comunale abbiamo in corso la valutazione di una proposta di progetto di finanza da parte di un operatore privato per la rigenerazione della piscina comunale con annessa palestra.

Contributo massimo erogabile per fascia popolazione residente 800.000,00. Il costo dell'intervento proposto dal soggetto privato è pari a 6,13 milioni IVA esclusa, la quota richiesta all'Amministrazione Comunale pari a 2.900.000,00 IVA esclusa.

Con la presente si chiede:

- all'art. 3 - dotazione finanziaria è previsto che "Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale dovrà essere integrato, per la quota di cofinanziamento pari almeno al 15% della spesa complessiva, con fondi a carico del bilancio dell’ente proponente" - per questo si chiede se sia ammesso come modalità di realizzazione il progetto di finanza.

- all'art. 5 punto 3. lettera e) tra i requisiti di ammissione è prevista la "Multidisciplinarità sportiva dell’ impianto (almeno due discipline sportive praticabili)" si chiede se il requisito può essere considerato soddisfatto in considerazione che nel progetto sono previste attività cardio vascolari (ginnastica, body building, ecc...) nell'area dedicata alla palestra; mentre nell'area della piscina tra gli sport acquatici, oltre al nuoto sono previsti anche contenuti più specifici quali la pallanuoto, nuoto pinnato, nuoto sincronizzato attività subacquea, ecc.

In risposta al primo quesito si rappresenta che la quota di compartecipazione può essere imputata ad altre fonti di finanziamento, purché le somme siano già disponibili nel bilancio dell’ente e finalizzate a garantire la copertura finanziaria della quota di compartecipazione dichiarata in sede di candidatura.

In risposta al secondo quesito si rappresenta che la multidisciplinarietà dell’impianto verrà valutata in prospettiva, tenendo conto delle discipline che saranno praticabili presso l’impianto ad intervento completato, mentre per le discipline sportive devono tenersi in considerazione unicamente quelle individuate dalla delibera del CONI n. 1691 del 7.7.2021.

52. Ai fini della partecipazione al "Fondo Sport e Periferie 2022" si pongono i seguenti quesiti:

- È possibile presentare domanda di contributo per due progetti che interessano due impianti distinti (piscina comunale e impianti sportivi) e quindi per due CUP rispettando complessivamente i limiti previsti come contributo massimo richiedibile?

- In caso affermativo si presenta una domanda caricando due CUP e si devono presentare due domande di contributo, una per ogni progetto?

La risposta è negativa, come espressamente indicato all’art. 4 dell’Avviso, ciascun Comune potrà presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica sito nel territorio del Comune proponente.

53. Questo ente, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, vorrebbe partecipare all’avviso in oggetto per richiedere il finanziamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO “………………….., Il progetto definitivo del suddetto intervento è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. …del ………/2020 e prevede una spesa pari a complessivi €. 692.700,00 di cui €. 557.387,74 per somme a base di appalto, €. 15.100,00 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d’asta, €. 120.212,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Al fine di partecipare ad un finanziamento regionale l’intervento, in fase di progettazione definitiva è stato diviso in n. 2 lotti ed il I° lotto (pari a complessivi € 400.000,00 di cui € 327.310,00 per somme lavori a base di appalto, € 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d’asta ed € 64.690,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale) è stato candidato al bando pubblico della Regione …………… per il “Sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale per l'anno 2022”. Ad oggi non sappiamo se la domanda presentata ha ottenuto il finanziamento del I° lotto: nel caso (molto probabile) lo ottenesse, possiamo concorrere al bando Sport e periferie 2022 per la realizzazione del II° lotto che prevede una spesa pari a complessivi €. 292.700,00? O il finanziamento del I° lotto diverrebbe causa di esclusione? Nel 2019 questo ente ha ottenuto, sulle risorse del Fondo Sport e Periferie, il finanziamento dell’intervento compreso nel Piano Pluriennale denominato “Intervento di riqualificazione del campo di calcetto e degli spogliatoi ubicati in…………..”, per un importo complessivo pari a € 61.000,00 (Euro sessantunomila/00), di cui € 42.700,00 (Euro quarantaduemilasettecento/00) a carico del Fondo e € 18.300,00 (Euro diciottomilatrecento/00) a carico dell’Ente beneficiario. Essere stati assegnatari di tali fondi ci esclude dal poter richiesta per l’avviso Sport e Periferie 2022?

In riferimento al quesito si precisa che , pur essendo possibile candidare un intervento costituito da un lotto funzionale facente parte di un intervento più ampio è tuttavia necessario che sia stata già accertata e disponibile la copertura finanziaria del  primo lotto, e che  per il lotto di riferimento venga rispettato l’equilibrio finanziario tra contributo richiesto e quota di compartecipazione a carico del Comune, pari ad almeno il 15% del valore dell’intervento proposto, nel caso specifico del secondo lotto funzionale.

Si precisa che la candidatura, ove proposta, verrà esclusa in quanto il comune, secondo quanto rappresentato, è già stato destinatario di altro finanziamento con risorse del Fondo Sport e Periferie, indipendentemente dall’ammontare dello stesso.

54. Il comune di …… intende candidare sul bando sport e periferie 2022, la riqualificazione e l’ampliamento di una piastra sportiva multidisciplinare (con tutte le discipline rientranti nell’elenco Coni).

La piastra sarà gestita in collaborazione con alcune associazioni sportive del territorio che collaboreranno al corretto utilizzo degli impianti.

Al fine della presentazione al bando si richiede se il progetto della piastra sportiva di cui sopra è considerato impianto sportivo a tutti gli effetti, così da poter procedere alla sua candidatura.

Si. Gli interventi presentati in adesione all’Avviso potranno essere destinati sia ad impianti di livello agonistico, sia ad impianti di avvicinamento allo sport ed alla promozione dei valori sportivi ed agonistici (quali ad esempio impianti di esercizio, ma anche parchi urbani, playground ed aree all’aperto attrezzate per la pratica sportiva)

55. Chiedo se un Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti può impiegare le risorse di cui al Fondo per la progettazione territoriale di cui al DPCM del 17.12.2021, e in caso di risposta affermativa se tali risorse sono comunque computabili nel 15% delle risorse di cofinanziamento comunali.

In risposta al quesito si conferma la possibilità che le somme corrispondenti alla quota di compartecipazione possano essere garantite dal Comune attraverso altri finanziamenti statali, purché nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, la quale sarà in ogni caso chiamata a coprire l'intera quota di compartecipazione dichiarata in sede di candidatura.

56. Con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto, considerata l’intenzione del Comune di partecipare per l’adeguamento dell’impianto sportivo comunale esistente, per il quale sono stati predisposti due distinti progetti, uno relativo al rifacimento del campo di calcio (progetto definitivo-esecutivo approvato) ed uno relativo alla realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi (progetto di fattibilità tecnico economica approvato), il cui contributo complessivo richiesto rientra nel limite dei 500.000 euro previsti in funzione della popolazione residente, siamo a chiedere la possibilità di inserire la proposta d’intervento relativa all’impianto sportivo esistente completa di entrambi i progetti.

Premesso che, come disposto dall’art. 4 dell’Avviso, ciascun Comune potrà presentare una sola proposta di intervento, ciò non esclude che l’intervento proposto possa comporsi di due distinti lotti funzionali, mentre in nessun caso potranno essere presentati due interventi distinti.

57. Con la presente si chiede gentile conferma se l'importo del contributo ANAC possa essere inserito nella voce "Rilievi, Accertamenti, Indagini Preliminari, ecc.." del Quadro Economico dell'istanza compilata nel portale del bando "Sport e Periferie 2022". In caso contrario si prega di specificare la voce pertinente.

Si rappresenta che il quadro economico del Portale Sport e Periferie consente al punto denominato “Eventuale voce di spesa non prevista nel presente Q.E.” l’inserimento di ulteriori voci di costo, con la possibilità di esplicitarne il contenuto.

58. Con legge regionale 12 dicembre 2018, n. 47 è stato istituito il nuovo comune di ……………………….. (PU) mediante fusione dei Comuni di …………… e ……………, mentre l’ex comune di ……………. è stato finanziato dalle precedenti annualità del medesimo bando, l’ex comune di ……………. non ha ricevuto alcun contributo a valere sullo stesso avviso. Si chiede pertanto conferma che il nuovo comune, in quanto tale, non rientri nella esclusione di cui all’articolo 7 comma 1 lettera b) del bando, potendo partecipare all’avviso pubblico per l’anno 2022.

In risposta al quesito posto si conferma che l’Ente derivante dalla fusione fra comuni, in quanto soggetto diverso può presentare una proposta di intervento relativamente all’Avviso Sport e Periferie 2022.

59. In riferimento al bando in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

Nel nostro impianto (palazzetto dello sport) vengono svolte regolarmente le attività di pallavolo, pattinaggio artistico e basket. Con cadenza saltuaria anche ginnastica artistica, judo, karate e kung-fu. In merito all'assegnazione del punteggio di cui all'art.11, lett. a) occorre presentare della documentazione dimostrativa relativa al numero delle discipline che si svolgono all'interno dell'impianto. Se si quale.

Premesso che la multidisciplinarietà dell’impianto verrà valutata in prospettiva, tenendo conto delle discipline che saranno praticabili presso l’impianto ad intervento completato, si rappresenta che la documentazione di cui si terrà conto per l’attribuzione del relativo punteggio sarà tanto la documentazione di progetto quanto il piano di attività di gestione dell’impianto.

60. Avremmo solo un quesito in merito alla formalizzazione della Compartecipazione:

la Deliberazione di Giunta di approvazione partecipazione al bando deve espressamente citare la cifra di fondi comunali da destinare al progetto con indicazione del capitolo di spesa oppure potrebbe essere sufficiente indicare una % di partecipazione con fondi dell’ente?

In sede di presentazione della candidatura è sufficiente che nella delibera si tenga espressamente conto della quota di compartecipazione dell’intervento a carico del bilancio comunale.

61. Vorremmo partecipare al bando in oggetto con un progetto da realizzarsi al Centro Sportivo comunale di…………., stiamo ipotizzando di riqualificare la pista da pattinaggio, prevedendo un impianto coperto o scoperto multidisciplinare, oltre ad altri interventi quali per esempio la formazione dell'impianto di illuminazione dei campi da calcio a 7 o 11 e l'impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio esistente, sede di spogliatoi, bar e alloggio del custode. Il Centro Sportivo comunale è esterno al Centro Edificato, la cui delimitazione è stata definita con Deliberazione di Giunta Municipale n…… del ………., in ottemperanza alla legge 22.10.1971 n. 865 e all'art 49 comma c) della legge Regione Lombardia 15.04.1975 n. 51; inoltre è esterno anche al Centro Abitato, la cui delimitazione è stata definita con Deliberazione di Giunta Comunale n. ………del ……………., in ottemperanza all'art. 4 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285.

Da PGT, ricade all'interno del "Sistema dei Servizi - Ambiti per servizi di interesse generale comunale esistenti - Verde Sportivo VS" di cui all'art. 3.5.5 del "PS5 Relazione - Modalità di intervento" del Piano dei Servizi, con i seguenti vincoli:

- in parte ricade in "Fascia di rispetto dei corsi d'acqua" di cui all'art. 142 lett. c) del D.lgs 42/2004;

- ricade interamente all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro ed è sottoposto alla normativa di cui al Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.G.R. 28.07.2000 n. 7/601.

Si chiede cortesemente se la localizzazione del Centro Sportivo e la tipologia degli interventi previsti sono in linea con i principi del bando e se pertanto possiamo partecipare.

Rientra nella esclusiva competenza del Comune valutare e certificare la fattibilità dell’intervento in relazione alla disciplina urbanistica dell’area e alla sussistenza di eventuali vincoli imposti dagli strumenti urbanistici comunali e dalla pianificazione sovracomunale.

62. Il Comune ha approvato lo scorso anno, un progetto di riqualificazione di un impianto che ospita il campo da calcio ad 11 esistente, prevedendo l’intervento di rifacimento del manto in erba artificiale, nonché dell’impiantistica del centro e la formazione di una tribunetta spettatori. L’intervento è stato finanziato tramite un mutuo ottenuto presso il Credito sportivo e fondi propri di bilancio. L’intervento è già stato messo in gara ed aggiudicato. La consegna del cantiere relativo all’intervento è stata svolta in data 08.06.2022 con primo intervento previsto il relamping dell’illuminazione del campo e la sostituzione del manto artificiale. Si chiede se in tale situazione procedimentale al Comune sia comunque consentito partecipare al bando in oggetto per la richiesta di finanziamento.

Non possono essere presentati in adesione all’Avviso interventi interamente finanziati a cui è già stato dato seguito, così come disposto dall’Art. 12 (Eleggibilità delle spese), comma 2 lettera e): “Non sono ammissibili i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della data di pubblicazione del presente avviso”.

63. In riferimento al Bando in oggetto, con la presente, chiede i seguenti chiarimenti:

Trattasi di n. 2 strutture sportive attigue e confinanti, di cui una destinata a campo di calcio e l’altra a palazzetto indoor polivalente; entrambe necessitano di urgenti lavori di ristrutturazione. Si chiede se è possibile effettuare la richiesta di contributo che contempli opere a farsi presso le n. 2 strutture sportive. Inoltre, le stesse avranno una recinzione in comune;

il campo di calcio, recentemente è risultato destinatario di un contributo di € 100.000,00 da parte della Regione ……… “Bando per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi delle amministrazioni comunali. Determinazione regione ……… del 02/11/2021, n. 450”; si chiede se, ai sensi dell’art. 7 lett. a) del Bando, possa essere causa di esclusione.

Gli interventi da proporre riguarderanno la rigenerazione di impianti sportivi, ricadenti in area periferica, finalizzati alle seguenti attività agonistiche: pallamano (serie A2), calcio a 5 maschile (serie C) e femminile (serie A2) e calcio a 11 (prima categoria). Si trasmette, in allegato alla presente, tavola planimetrica esplicativa della zona di intervento ai fini di una individuazione dei succitati impianti sportivi.

Come disposto dall’art. 4 dell’Avviso, ciascun Comune potrà presentare una sola proposta di intervento.

Sport e periferie 2022
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