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Le tre fasi del procedimento

 
  1. Anno precedente alla dichiarazione IRPEF

  • entro il 10 aprile l’associazione sportiva che intende partecipare al riparto del 5 per mille dell’Irpef si iscrive negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’associazione invia al CONI regionale la documentazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all'inclusione negli elenchi dell’Agenzia;
  • la struttura territoriale del CONI verifica la documentazione ricevuta ed invia le risultanze agli organi nazionali del Comitato;
  • il CONI trasmette all'Agenzia delle Entrate l’elenco nazionale delle associazioni ammesse al riparto e quello delle escluse.

    2. Anno della dichiarazione IRPEF

  • i contribuenti, effettuando la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, indicano a quale associazione sportiva, tra quelle incluse negli elenchi, intendono destinare il 5X1000 dell’Irpef;
  • l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulle dichiarazioni fiscali e comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'ammontare complessivo delle somme spettanti ai beneficiari;
  • il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna gli stanziamenti alle singole Amministrazioni dello Stato competenti alla corresponsione del 5 per mille dell’Irpef.

    3. Anno successivo alla dichiarazione IRPEF

  • entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi dei soggetti beneficiari con l’indicazione delle somme spettanti a ciascuno;
  • il Dipartimento per lo sport al fine di provvedere all'erogazione dei contributi alle associazioni sportive, richiede loro il codice iban e un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio, ai sensi dall'art. 17, lettera e) del DPCM 23 luglio 2020.
  • verificata la documentazione, l'Ufficio per lo Sport eroga i contributi assegnati a ciascun beneficiario ovvero, se del caso, formula richieste istruttorie ai fini del successivo pagamento;
  • effettuato l'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille il primo anno, l’associazione verrà inclusa nell’elenco dei permanenti e non dovrà più ripetere l’iscrizione sul sito dell’Agenzia delle entrate a meno che non avvengano variazioni riguardo i dati dichiarati (art. 8 del DPCM 23 luglio 2020). Una volta trasmessa l’autocertificazione e le coordinate bancarie al Dipartimento per lo sport, l’erogazione del 5 per mille avverrà d’ufficio per tutte le successive annualità in cui l’associazione risulterà inclusa nell’elenco dei beneficiari e nell’elenco dei permanenti. Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DPCM 23 luglio 2020, “le quote il cui importo in ciascuna finalità è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all'ente e sono ripartite all'interno della medesima finalità (…)”.

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