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Sport bonus, seconda finestra. Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del credito d'imposta

In allegato si pubblica l’elenco dei soggetti, identificati con il  numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici e che possono usufruire così dello Sport Bonus previsto dalla legge n. 145/2018. Alle imprese, agli enti non commerciali e alle persone fisiche  spetta un credito di imposta in misura pari al 65 percento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo:

  • Le IMPRESE possono utilizzare il credito di imposta tramite compensazione presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
  • Le PERSONE FISICHE e gli ENTI NON COMMERCIALI possono utilizzare il credito di imposta nelle relative dichiarazione dei redditi esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

Si ricorda inoltre a tutti i SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare  all’Ufficio per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

Per saperne di più

beneficiaro , credito imposta
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