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Presentazione

La legge di bilancio 2020, approvata lo scorso 27 dicembre 2019, ai commi 177, 178 e 179 dell’art. 1, ha esteso anche all’anno 2020 la disciplina del credito di imposta prevista dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 621 a 626).

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa possono accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il credito d'imposta spettante è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con il DPCM del 30 aprile 2019  sono state stabilite le disposizioni di attuazione di questa misura.

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