5 per mille 2023: aggiornata la Piattaforma con i nuovi beneficiari
(aggiornamento 13 dicembre 2024)
In data 27 giugno 2024 sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dal beneficio del 5 per mille, con l’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna associazione dai contribuenti.
Il Dipartimento per lo Sport, nei limiti dello stanziamento ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto ad erogare in data 05/09/2024 le somme del 5 per mille a quelle associazioni che risultavano inserite nell'elenco dei permanenti 2024 ed il cui Iban valido era presente nella banca dati dell'Ufficio, avendo già ricevuto un'erogazione nel corso degli ultimi due anni.
In data 6 dicembre 2024 il Dipartimento ha provveduto all’erogazione del 5 per mille in favore di 438 associazioni.
Qualora si siano verificate variazioni delle coordinate bancarie, le associazioni possono inviare una mail al Dipartimento – 5xmille@sportgov.it – specificando nell’oggetto “modifica iban 5 x mille annualità 2023”, come meglio specificato nella sezione “NUOVA PIATTAFORMA/domande frequenti-assistenza-“.
Per le associazioni che dovranno ricevere per la prima volta il contributo del 5 per mille, sarà possibile seguire le indicazioni fornite all’interno della sezione “NUOVA PIATTAFORMA/domande frequenti-assistenza-“.
Erogazione del 5-9-2024-elenco
Erogazione del 6-12-2024- elenco
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del DPCM 23 luglio 2020 (https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/5-x-mille/normativa/) “I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine di cui al comma 1 [per l’annualità 2023 il termine è settembre 2026, n.d.a], perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.