Link e Allegati

Ordinanza n. 18199 del 22 ottobre 2025 resa dal TAR Lazio, Roma - Sezione IV-bis.

Il TAR Lazio - Sez. IV-bis, con ordinanza n. 18199 del 22 ottobre 2025, sul ricorso R.G. 12179/2021, proposto dal Comune di Ferla, per l'annullamento:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

  • del Decreto del 13 settembre 2021, ivi compresi gli allegati A, B e C, del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicati in data 13 settembre 2021 nella parte in cui esclude (“Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.”) la domanda di contributo ed il progetto
    presentato dal Comune di Ferla dall'allegato A contenente i progetti ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell'allegato C contenente i progetti non ammessi;
  • del verbale n. 24 del 19/4/2021 e relativo allegato della Commissione di Valutazione nella parte in cui all'esito dell'esame del progetto del Comune di Ferla lo ritiene inammissibile (non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/o non conforme”);
  • del verbale n. 42 del 9/9/2021 e degli allegati n. 1 e 2 con il quale la Commissione di Valutazione conclude le operazioni di valutazione dei progetti e nel quale è riportato che il Presidente della Commissione comunica che trasmetterà al Dipartimento dello Sport la graduatoria dei progetti ammissibili, ovvero l'allegato 1 e dei progetti non ammissibili e l'allegato 2, nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato 1 contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato 2 (“Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.”) contenente i progetti non ammessi;
  • del verbale n. 1 del 12/11/2020 della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;
  • del verbale n. 3 del 20/11/2020 della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;
  • della proposta (atto non conosciuto dal ricorrente) assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021 e degli atti ivi allegati, del Presidente della Commissione di valutazione, all'esito della procedura d'esame effettuata, della graduatoria di merito, nonché dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione comunicata il 10 settembre 2021 al Dipartimento per lo Sport, nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato contenente i progetti ammessi in graduatoria e lo include nell'allegato dei progetti esclusi;
  • della nota n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 del Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ivi compresi i verbali e/o atti (non conosciuti dal ricorrente), per quanto di interesse sul progetto presentato e sulla documentazione prodotta da parte ricorrente, del Gruppo di Lavoro e/o della Commissione di Valutazione che riportano gli esiti delle attività al Capo del Dipartimento per lo Sport

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA ED ACCERTAMENTO:

  • del diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 700.000,00.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Ferla il 24/12/2021: di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano:

  • Decreto (allegato 1 al ricorso già proposto) del 13 settembre 2021, ivi compresi gli allegati (allegati 2, 3 e 4 al ricorso già proposto) A, B e C, del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che approva la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicati in data 13 settembre 2021 nella parte in cui esclude (“Progetto
    non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 207/2010.”) la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato A contenente i progetti ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell'allegato C contenente i progetti non ammessi;
  • verbale n. 24 del 19/4/2021 (allegato 5 al ricorso già proposto) e relativo allegato della Commissione di Valutazione nella parte in cui all'esito dell'esame del progetto del Comune di Ferla lo ritiene inammissibile (non conforme a quanto previsto dall'art 23 del d. lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del d.P.R. 2017/2010. Domanda di contributo priva della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6 del bando e/o non conforme”);
  • verbale n. 42 del 9/9/2021 (allegato 6 al ricorso già proposto) e gli allegati n. 1 (allegato 7 al ricorso già proposto) e 2 (allegato 8 al ricorso già proposto) con cui la Commissione di Valutazione conclude le operazioni di valutazione dei progetti;
  • verbale n. 1 del 12/11/2020 (allegato 9 al ricorso già proposto) della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;
  • verbale n. 3 del 20/11/2020 (allegato 10 al ricorso già proposto) della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui si determina ad escludere per motivi non previsti dal Bando i progetti validati ed approvati dall'organo competente dell'amministrazione proponente in conformità al D.lgs. n. 50/2016;
  • proposta (atto non conosciuto dal ricorrente) assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021 e atti ivi allegati;
  • nota (allegato 11 al ricorso già proposto) n. prot. DPS/0012705/P del 25/10/2021 del Coordinatore del Servizio II della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;
  • ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ivi compresi dei verbali e/o atti (non conosciuti dal ricorrente), per quanto di interesse sul progetto presentato e sulla documentazione prodotta da parte ricorrente, del Gruppo di Lavoro e/o della Commissione di Valutazione che riportano gli esiti delle attività al Capo del Dipartimento per lo Sport;

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA ED ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di euro 700.000,00.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di Mendicino il 13/1/2022: per l’annullamento:

  • del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato “A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti, utile per accedere ai finanziamenti previsti nel bando ma messo in discussione dal ricorso qui opposto, nella misura in cui, potendo determinare una modificazione della graduatoria medesima, potrebbe porre in discussione la posizione del Comune di Mendicino e, quindi, il proprio diritto ad accedere ai finanziamenti del bando;
  • di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ed, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino, NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE OVVERO L'ACCERTAMENTO DEL SUO INTERESSE AD OTTENERE UN PUNTEGGIO COERENTE AL RAPPORTO TRA BANDO E PROGETTO PRESENTATO, VALE A DIRE ALMENO UN PUNTEGGIO PARI A 45 ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 30 C.P.A. E PER IL RICONOSCIMENTO DEL SUO INTERESSE AD ESSERE INSERITO IN GRADUATORIA CON LA COLLOCAZIONE DISCENDENTE DAL DIVERSO E MAGGIORE PUNTEGGIO.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Ferla il 7/6/2022: per l’annullamento:

  • del Decreto (decreto-approvazione-graduatoria-e-impegno-signed.pdf (governo.it)) del 25/3/2022 del Capo del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio pubblicato (Dipartimento per lo sport - Online la graduatoria definitiva del bando Sport e Periferie 2020 (governo.it)) il 25/3/2022 nella parte in cui esclude la domanda di contributo ed il progetto presentato dal Comune di Ferla dall'allegato A contenente i progetti ammessi in graduatoria finanziati e non finanziati e lo include nell'allegato C contenente i progetti non ammessi;
  • dell'allegato 1 (non conosciuto dal ricorrente) al verbale n. 43 del 26/01/2022 della Commissione di Valutazione, ove occorra e nella parte in cui il Capo del Dipartimento per lo sport, in qualità di responsabile del procedimento, non ha incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla nell'elenco delle richieste relative a progetti ritenuti riammissibili alla valutazione della Commissione a seguito di ulteriori esiti dell'istruttoria tecnico amministrativa svolta dal Servizio II dello stesso Dipartimento;
  • degli atti istruttori tecnici amministrativi (non conosciuti dal ricorrente) del Servizio II dello stesso Dipartimento, ove occorra e nella parte in cui non hanno incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla con riferimento alle istanze di riammissione presentate dagli Enti i cui progetti sono risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria provvisoria;
  • delle note del 18 gennaio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) del 2 febbraio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) e 4 Febbraio 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) e 3 Marzo 2022 (non conosciuta dalla ricorrente) del responsabile unico del procedimento oggetto della procedura selettiva, ove occorra e nella parte in cui non hanno incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla con riferimento alle istanze di riammissione presentate dagli Enti i cui progetti sono risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria provvisoria;
  • della comunicazione del 14 Marzo 2022 (non conosciuta dal ricorrente) del Presidente della Commissione, ove occorra e nella parte in cui non ha incluso la domanda di contributo del Comune di Ferla, all'esito delle valutazioni, nella graduatoria definitiva di merito delle proposte pervenute nell'ambito del bando sport e periferie del 13 luglio 2020 rimodulata a seguito delle istanze di riesame. 

Per la declaratoria e l’accertamento del diritto del ricorrente alla correlata attribuzione, in suo favore, del punteggio legittimamente spettategli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 67,20 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 dei decreti del 10/09/2021 e del 25/3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti  presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;

per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'attribuzione in favore di parte ricorrente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 67,20 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 dei decreti del 10/09/2021 e del 25/3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro700.000,00;

ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti della graduatoria ammessi al finanziamento “Bando sport e periferie 2020”, autorizzando la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero di destinatari, da effettuarsi con pubblicazione di avviso sul sito web dell’Amministrazione.

Pertanto, in adempimento a quanto stabilito con la predetta ordinanza del TAR Lazio, Sez. IV-bis, si pubblicano: