FAQ Avviso Sport e Periferie 2026

(Ultimo aggiornamento 28 maggio 2026)

F.A.Q. n. 1

D: Possono presentare domanda di contributo le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Città Metropolitane o soggetti privati?    

R: No. L'art. 3, comma 1, dell'Avviso identifica tassativamente i soggetti destinatari nei soli Comuni seguenti: (a) Comuni sopra i 5.000 abitanti (censimento ISTAT al 1° gennaio 2025) e (b) Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti in grado di raggiungere tale soglia tramite accordo con Enti Locali confinanti. Sono pertanto esclusi dalla partecipazione le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Città Metropolitane, i consorzi, i privati e qualsiasi altro soggetto non espressamente previsto dall'Avviso.

F.A.Q. n. 2

D: Quale forma giuridica deve avere l'accordo tra Comuni ai fini della candidatura da parte del Comune Capofila con popolazione inferiore a 5.000 abitanti? Quale deve essere il contenuto minimo dell'accordo?    

R: L'Avviso non prescrive una forma giuridica specifica per l'accordo tra Comuni finalizzato al raggiungimento della soglia demografica dei 5.000 abitanti. È tuttavia necessario che l'accordo sia formalizzato in un atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei Comuni coinvolti, che ne attesti la volontà di partecipare congiuntamente all'Avviso. In particolare, l'accordo deve esplicitare: il Comune capofila che presenta la candidatura e i Comuni che sostengono tale candidatura; i rispettivi dati demografici (censimento ISTAT al 1° gennaio 2025); la volontà del Comune capofila di partecipare all'Avviso SeP 2026; la volontà degli altri Comuni di sostenere la partecipazione del Comune capofila. Si ricorda che i Comuni sottoscrittori dell'accordo non possono presentare candidature autonome e indipendenti (art. 3, comma 7, dell'Avviso).

F.A.Q. n. 3

D: In cosa consiste l'accordo tra Comuni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso?

R: L'accordo tra Comuni è un atto formale con cui uno o più Comuni confinanti con il Comune capofila si impegnano a sostenere la candidatura di quest'ultimo ai soli fini del raggiungimento della soglia minima di 5.000 abitanti richiesta dall'Avviso per la partecipazione. L'accordo non comporta né la condivisione del finanziamento né la co-titolarità dell'intervento: il contributo, in caso di ammissione, è riconosciuto unicamente al Comune capofila, sul cui territorio deve essere localizzato l'impianto sportivo oggetto dell'intervento (art. 3, comma 7). L'onere della compartecipazione finanziaria è in capo al solo Comune capofila (art. 3, comma 5).

F.A.Q. n. 4

D: Un Comune con meno di 5.000 abitanti è escluso dalla possibilità di presentare candidatura?

R: No, non necessariamente. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), un Comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti può partecipare all'Avviso a condizione che raggiunga la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Enti Locali confinanti, sommando le rispettive popolazioni residenti secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025. In tal caso, il Comune con meno di 5.000 abitanti potrà candidarsi come capofila purché la somma delle popolazioni dei Comuni firmatari dell'accordo raggiunga almeno 5.000 abitanti.

F.A.Q. n. 5

D: Può partecipare all'Accordo (come Comune non capofila) un Comune che ha già beneficiato di un finanziamento a valere sugli Avvisi Sport e Periferie 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025 il cui intervento sia in corso di realizzazione ovvero sia stato ultimato?    

R: Sì. Il divieto di cui all'art. 3, comma 8, dell'Avviso riguarda esclusivamente i Comuni che intendono presentare autonomamente la candidatura quale Comune beneficiario diretto del contributo. Un Comune che ha già beneficiato di finanziamenti nelle annualità precedenti può partecipare all'accordo per sostenere la candidatura del Comune capofila, purché non ricopra il ruolo di capofila proponente. La restrizione per i Comuni già beneficiari (obbligo di dimostrare il completamento e il collaudo dell'intervento precedente) si applica unicamente ai Comuni che intendono presentare una propria candidatura diretta.

F.A.Q. n. 6

D: Il Comune che partecipa all'accordo al solo fine del raggiungimento della soglia dei 5.000 abitanti del Capofila si preclude la possibilità di partecipare autonomamente all'Avviso 2026 o alle successive annualità?    

R: Per l'Avviso Sport e Periferie 2026, ai sensi dell'art. 3, comma 7, ciascun Ente Locale può partecipare a un solo accordo con altri Enti Locali confinanti, sia come capofila che come Comune che sostiene la candidatura del capofila. Ne consegue che il Comune che abbia già sottoscritto un accordo non può presentare una candidatura autonoma e indipendente nell'ambito del medesimo Avviso. Con riferimento alle annualità successive, la partecipazione all'accordo del 2026 non preclude di per sé la possibilità di candidarsi in future edizioni, in quanto ogni Avviso è autonomo e disciplina indipendentemente i requisiti di partecipazione.

F.A.Q. n. 7

D: Qual è l'importo massimo di contributo in caso di accordo tra più Comuni?    

R: In caso di accordo tra più Comuni per il raggiungimento della soglia demografica di 5.000 abitanti, il contributo è riferito al tipo di intervento nel suo complesso, indipendentemente dal numero di Comuni coinvolti nell'accordo, ed è riconosciuto unicamente al Comune capofila. L'importo massimo assentibile è quello previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Avviso in relazione alla tipologia di intervento e alla numerosità della popolazione del solo Comune capofila (non della somma delle popolazioni dei Comuni dell'accordo).

F.A.Q. n. 8

D: I Comuni associati nell'accordo devono essere necessariamente confinanti territorialmente?    

R: Sì. L'art. 3, comma 1, lettera b), dell'Avviso richiede espressamente che l'accordo venga stipulato con «altri Enti Locali confinanti». Non è pertanto ammessa la partecipazione di Comuni che, pur appartenendo alla stessa area geografica o alla medesima provincia, non risultino confinanti con il Comune capofila. Tale requisito è inderogabile a pena di inammissibilità della candidatura.

F.A.Q. n. 9

D: È possibile stipulare accordi con Comuni non confinanti ma della stessa area geografica?

R: No. Come chiarito alla F.A.Q. n. 8, l'art. 3, comma 1, lettera b), richiede espressamente la confinanza territoriale tra i Comuni firmatari dell'accordo. Non è sufficiente la mera appartenenza alla stessa area geografica, al medesimo distretto, alla stessa provincia o comprensorio. Pertanto, un Comune non confinante con il Capofila non può partecipare all'accordo a pena di inammissibilità della candidatura.

F.A.Q. n. 10

D: È richiesto un numero minimo di Comuni per raggiungere la soglia dei 5.000 abitanti?

R: No. L'Avviso non prescrive un numero minimo di Comuni per raggiungere la soglia demografica dei 5.000 abitanti. È sufficiente che la somma delle popolazioni dei Comuni partecipanti all'accordo (compreso il Capofila) raggiunga almeno 5.000 abitanti (censimento ISTAT al 1° gennaio 2025). Pertanto, l'accordo può essere stipulato anche con un solo Comune confinante, se la somma delle rispettive popolazioni è pari o superiore a 5.000 abitanti.

F.A.Q. n. 11

D: Un Comune che partecipa all'accordo per raggiungere i 5.000 abitanti può presentare anche un proprio progetto separato?    

R: No. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, ciascun Ente Locale può partecipare a un solo accordo con gli altri Enti Locali confinanti, sia come capofila che come Comune che sostiene la candidatura del capofila. Ne consegue che un Comune che abbia sottoscritto un accordo per sostenere la candidatura del Capofila non può presentare, nell'ambito del medesimo Avviso, una propria candidatura autonoma e indipendente, a pena di inammissibilità.

F.A.Q. n. 12

D: Può partecipare all'accordo per raggiungere i 5.000 abitanti un Comune che ha già partecipato a uno degli Avvisi pubblici Sport e Periferie (annualità 2020, 2022, 2023, 2024 o 2025)?    

R: Sì, ma esclusivamente in qualità di Comune non capofila, ossia come soggetto che sostiene la candidatura del Capofila. La restrizione di cui all'art. 3, comma 8 (obbligo di dimostrare che gli interventi già finanziati siano stati ultimati e collaudati) si applica esclusivamente al Comune capofila che presenta la candidatura diretta al contributo.

F.A.Q. n. 13

D: È possibile per due Comuni stipulare accordi «incrociati» per progetti su impianti diversi (Comune A capofila con Comune B, e Comune B capofila con Comune A)?

R: No. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, ciascun Ente Locale può partecipare a un solo accordo con gli altri Enti Locali confinanti, sia come capofila sia come Comune che sostiene la candidatura del capofila. Non è pertanto consentito stipulare accordi «incrociati» in cui ogni Comune sia contemporaneamente capofila di un progetto e partner di un altro. Il Comune che abbia già sottoscritto un accordo come capofila non può partecipare come partner dell'accordo di un altro Comune, e viceversa.

F.A.Q. n. 14

D: In caso di accordo tra più Comuni, il contributo è riconosciuto a tutti i Comuni dell'accordo o ad un solo Comune?    

R: Il contributo è riconosciuto unicamente al Comune capofila. L'accordo tra Comuni serve esclusivamente a soddisfare il requisito demografico minimo dei 5.000 abitanti richiesto dall'art. 3. L'intervento deve essere localizzato sul territorio del Comune capofila e riguardare un unico impianto sportivo di sua proprietà. La compartecipazione finanziaria è in capo al Comune capofila, fermo restando che nella discrezionalità degli Enti coinvolti resta la possibilità di destinare risorse al Comune capofila (art. 3, comma 5).

F.A.Q. n. 15

D: Può partecipare all'Accordo un Comune che ha già beneficiato di un finanziamento a valere sugli Avvisi Sport e Periferie 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025 il cui intervento sia in corso di realizzazione?    

R: Sì, come già chiarito alla F.A.Q. n. 5. Un Comune già beneficiario di finanziamenti nelle annualità precedenti il cui intervento è ancora in corso può partecipare all'accordo come Comune non capofila, ossia per sostenere la soglia demografica del Capofila. Non può invece presentare una candidatura autonoma né ricoprire il ruolo di Capofila, a meno che non dimostri, mediante idonea documentazione, che gli interventi finanziati nelle precedenti annualità siano già stati ultimati e collaudati (art. 3, comma 8).

F.A.Q. n. 16

D: È necessario il codice univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva per impianti di nuova costruzione?    

R: No, per gli interventi di nuova costruzione non è necessario il codice univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva, in quanto tale codice viene attribuito solo agli impianti esistenti. Tuttavia, in tali casi, il Comune assume l'obbligo di richiedere il citato codice pena il definanziamento una volta completato l’intervento.

F.A.Q. n. 17

D: Un Comune può associarsi con un Comune che ha già usufruito del finanziamento Sport e Periferie nell'anno 2024 (o in altra annualità precedente)?    

R: Sì, un Comune può associarsi con un Comune già beneficiario del Fondo Sport e Periferie in annualità precedenti, purché il Comune beneficiario precedente non rivesta il ruolo di Capofila (si veda F.A.Q. n. 5 e n. 15). Il Comune già finanziato partecipa all'accordo esclusivamente in qualità di soggetto che sostiene la candidatura del Capofila ai fini del raggiungimento della soglia demografica.

F.A.Q. n. 18

D: La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Sindaco?    

R: Si. La domanda deve essere presentata dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante, come previsto dall'Avviso, o da un suo delegato all'uopo incaricato.

F.A.Q. n. 19

D: Se l'importo del progetto supera il massimale assentibile (ad esempio €3.000.000 per un nuovo impianto), il Comune può coprire la parte eccedente con risorse proprie, in aggiunta alla quota obbligatoria di cofinanziamento?    

R: Sì. L'Avviso fissa un importo massimo di contributo a carico del Fondo Sport e Periferie (art. 3, comma 2), ma non limita l'importo totale dell'intervento. Il Comune può pertanto prevedere un costo complessivo superiore al massimale, impegnandosi a coprire la differenza con risorse proprie o con altre fonti di finanziamento ammissibili. La quota di compartecipazione obbligatoria (15% del contributo richiesto, per contributi superiori a €1.000.000; 10% per contributi pari o inferiori a €1.000.000) è calcolata sull'importo del contributo richiesto al Fondo, non sull'importo totale dell'intervento. Il superamento del massimale di contributo con risorse proprie del Comune non costituisce causa di inammissibilità della candidatura.

F.A.Q. n. 20

D: Con riferimento alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo (art. 2, comma 3, lettera a), è possibile partecipare con la realizzazione di un'area sportiva all'aperto?    

R: Sì. L'art. 2, comma 3, lettera a), ammette le «opere destinate alla realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica», senza distinguere tra impianti al chiuso e all'aperto. Pertanto, è possibile candidare la realizzazione di un'area sportiva all'aperto (campo di calcio, pista di atletica, campo da tennis, ecc.), purché destinata allo svolgimento di attività agonistica nelle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP (Deliberazione CONI n. 1691 del 07.07.2021) e censita, alla presentazione della candidatura, nella Banca Dati Nazionale degli Impianti Sportivi, ovvero in via di censimento per i nuovi impianti. Per i nuovi impianti, la destinazione agonistica deve comunque essere garantita ad intervento completato.

F.A.Q. n. 21

D: Un Ente intende presentare domanda per un edificio (palestra) attualmente chiuso e non censito nella Banca Dati Nazionale dell'Impiantistica Sportiva (BDNIS). L'art. 2, comma 3, lettera b), consente interventi di demolizione e ricostruzione: come deve essere gestito l'obbligo di indicazione del Codice Univoco (art. 5)?    

R: L'art. 2, comma 3, dell'Avviso richiede, a pena di inammissibilità, che gli impianti sportivi esistenti siano «censiti nella Banca Dati Nazionale degli Impianti Sportivi» al momento della presentazione della candidatura. Pertanto, un impianto non ancora censito non soddisfa tale requisito. Si raccomanda di procedere immediatamente alla registrazione dell'impianto nella BDNIS prima di presentare la candidatura, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal CONI. Solo una volta ottenuto il Codice Univoco BDNIS sarà possibile inserirlo nella domanda (art. 5) e procedere alla candidatura. Per i nuovi impianti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), il censimento BDNIS può avvenire anche successivamente, ma per gli impianti esistenti oggetto di demolizione e ricostruzione (lettera b) il censimento è richiesto al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

F.A.Q. n. 22

D: Nel caso in cui un Comune abbia ottenuto più finanziamenti nelle annualità precedenti, e solo uno di questi sia relativo ad un intervento già ultimato e collaudato, mentre l'altro sia ancora in corso, ai fini della partecipazione all'Avviso 2026 è sufficiente dimostrare il completamento di almeno un intervento?    

R: No. L'art. 3, comma 8, dell'Avviso prevede che possano presentare domanda anche i Comuni che «abbiano già direttamente beneficiato di contributi assegnati nell'ambito dei Bandi/Avvisi pubblici di Sport e Periferie, relativamente alle annualità 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025, previa dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione, che gli interventi finanziati siano già stati ultimati e collaudati». Il tenore letterale della norma – «gli interventi finanziati» (al plurale, riferito a tutti gli interventi di cui il Comune ha beneficiato) – impone che tutti gli interventi finanziati nelle annualità precedenti siano ultimati e collaudati. Non è sufficiente che solo uno dei due interventi risulti completato se l'altro è ancora in corso di realizzazione.

F.A.Q. n. 23

D: È ammessa la demolizione e la ricostruzione del solo blocco spogliatoi di un impianto sportivo esistente?    

R: La demolizione e la ricostruzione dell'intero impianto sportivo (art. 2, comma 3, lettera b) riguarda la demolizione integrale dell'impianto, non la demolizione parziale di singoli corpi di fabbrica (come il solo blocco spogliatoi). La demolizione e la ricostruzione del solo blocco spogliatoi rientra nella tipologia di intervento di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento funzionale, demolizione/ricostruzione), con i massimali di contributo differenziati per fascia demografica previsti dall'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e) dell'Avviso. In questo caso non si applica il punteggio BX (31 punti) riservato alla demolizione e ricostruzione integrale dell'intero impianto.

F.A.Q. n. 24

D: Gli indicatori territoriali dei criteri di valutazione sono riferiti al Comune candidato o, in caso di Accordo tra Comuni, si riferiscono all'insieme di Enti accordatisi?    

R: I singoli indicatori territoriali si riferiscono al Comune che presenta la candidatura, a prescindere dalla circostanza se esso intenda presentarla in forma singola o associata. Si ricorda, infatti, che l'Accordo tra Comuni si riferisce unicamente al raggiungimento della soglia dei 5000 abitanti valevole per la presentazione della candidatura e non incide sui singoli criteri di valutazione. Nel caso, inoltre, in cui l'indicatore del Comune candidato capofila non soddisfi i parametri di riferimento, e sia quindi sotto la media nazionale prestabilita, verrà ad esso attribuito in automatico il punteggio di 0 (zero).