FAQ Avviso Sport e Periferie 2026
(Ultimo aggiornamento 24 giugno 2026)
F.A.Q. n. 1
D: Possono presentare domanda di contributo le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Città Metropolitane o soggetti privati?
R: No. L'art. 3, comma 1, dell'Avviso identifica tassativamente i soggetti destinatari nei soli Comuni seguenti: (a) Comuni sopra i 5.000 abitanti (censimento ISTAT al 1° gennaio 2025) e (b) Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti in grado di raggiungere tale soglia tramite accordo con Enti Locali confinanti. Sono pertanto esclusi dalla partecipazione le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Città Metropolitane, i consorzi, i privati e qualsiasi altro soggetto non espressamente previsto dall'Avviso.
F.A.Q. n. 2
D: Quale forma giuridica deve avere l'accordo tra Comuni ai fini della candidatura da parte del Comune Capofila con popolazione inferiore a 5.000 abitanti? Quale deve essere il contenuto minimo dell'accordo?
R: L'Avviso non prescrive una forma giuridica specifica per l'accordo tra Comuni finalizzato al raggiungimento della soglia demografica dei 5.000 abitanti. È tuttavia necessario che l'accordo sia formalizzato in un atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei Comuni coinvolti, che ne attesti la volontà di partecipare congiuntamente all'Avviso. In particolare, l'accordo deve esplicitare: il Comune capofila che presenta la candidatura e i Comuni che sostengono tale candidatura; i rispettivi dati demografici (censimento ISTAT al 1° gennaio 2025); la volontà del Comune capofila di partecipare all'Avviso SeP 2026; la volontà degli altri Comuni di sostenere la partecipazione del Comune capofila. Si ricorda che i Comuni sottoscrittori dell'accordo non possono presentare candidature autonome e indipendenti (art. 3, comma 7, dell'Avviso).
F.A.Q. n. 3
D: In cosa consiste l'accordo tra Comuni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso?
R: L'accordo tra Comuni è un atto formale con cui uno o più Comuni confinanti con il Comune capofila si impegnano a sostenere la candidatura di quest'ultimo ai soli fini del raggiungimento della soglia minima di 5.000 abitanti richiesta dall'Avviso per la partecipazione. L'accordo non comporta né la condivisione del finanziamento né la co-titolarità dell'intervento: il contributo, in caso di ammissione, è riconosciuto unicamente al Comune capofila, sul cui territorio deve essere localizzato l'impianto sportivo oggetto dell'intervento (art. 3, comma 7). L'onere della compartecipazione finanziaria è in capo al solo Comune capofila (art. 3, comma 5).
F.A.Q. n. 4
D: Un Comune con meno di 5.000 abitanti è escluso dalla possibilità di presentare candidatura?
R: No, non necessariamente. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), un Comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti può partecipare all'Avviso a condizione che raggiunga la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Enti Locali confinanti, sommando le rispettive popolazioni residenti secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025. In tal caso, il Comune con meno di 5.000 abitanti potrà candidarsi come capofila purché la somma delle popolazioni dei Comuni firmatari dell'accordo raggiunga almeno 5.000 abitanti.
F.A.Q. n. 5
D: Può partecipare all'Accordo (come Comune non capofila) un Comune che ha già beneficiato di un finanziamento a valere sugli Avvisi Sport e Periferie 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025 il cui intervento sia in corso di realizzazione ovvero sia stato ultimato?
R: Sì. Il divieto di cui all'art. 3, comma 8, dell'Avviso riguarda esclusivamente i Comuni che intendono presentare autonomamente la candidatura quale Comune beneficiario diretto del contributo. Un Comune che ha già beneficiato di finanziamenti nelle annualità precedenti può partecipare all'accordo per sostenere la candidatura del Comune capofila, purché non ricopra il ruolo di capofila proponente. La restrizione per i Comuni già beneficiari (obbligo di dimostrare il completamento e il collaudo dell'intervento precedente) si applica unicamente ai Comuni che intendono presentare una propria candidatura diretta.
F.A.Q. n. 6
D: Il Comune che partecipa all'accordo al solo fine del raggiungimento della soglia dei 5.000 abitanti del Capofila si preclude la possibilità di partecipare autonomamente all'Avviso 2026 o alle successive annualità?
R: Per l'Avviso Sport e Periferie 2026, ai sensi dell'art. 3, comma 7, ciascun Ente Locale può partecipare a un solo accordo con altri Enti Locali confinanti, sia come capofila che come Comune che sostiene la candidatura del capofila. Ne consegue che il Comune che abbia già sottoscritto un accordo non può presentare una candidatura autonoma e indipendente nell'ambito del medesimo Avviso. Con riferimento alle annualità successive, la partecipazione all'accordo del 2026 non preclude di per sé la possibilità di candidarsi in future edizioni, in quanto ogni Avviso è autonomo e disciplina indipendentemente i requisiti di partecipazione.
F.A.Q. n. 7
D: Qual è l'importo massimo di contributo in caso di accordo tra più Comuni?
R: In caso di accordo tra più Comuni per il raggiungimento della soglia demografica di 5.000 abitanti, il contributo è riferito al tipo di intervento nel suo complesso, indipendentemente dal numero di Comuni coinvolti nell'accordo, ed è riconosciuto unicamente al Comune capofila. L'importo massimo assentibile è quello previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Avviso in relazione alla tipologia di intervento e alla numerosità della popolazione del solo Comune capofila (non della somma delle popolazioni dei Comuni dell'accordo).
F.A.Q. n. 8
D: I Comuni associati nell'accordo devono essere necessariamente confinanti territorialmente?
R: Sì. L'art. 3, comma 1, lettera b), dell'Avviso richiede espressamente che l'accordo venga stipulato con «altri Enti Locali confinanti». Non è pertanto ammessa la partecipazione di Comuni che, pur appartenendo alla stessa area geografica o alla medesima provincia, non risultino confinanti con il Comune capofila. Tale requisito è inderogabile a pena di inammissibilità della candidatura.
F.A.Q. n. 9
D: È possibile stipulare accordi con Comuni non confinanti ma della stessa area geografica?
R: No. Come chiarito alla F.A.Q. n. 8, l'art. 3, comma 1, lettera b), richiede espressamente la confinanza territoriale tra i Comuni firmatari dell'accordo. Non è sufficiente la mera appartenenza alla stessa area geografica, al medesimo distretto, alla stessa provincia o comprensorio. Pertanto, un Comune non confinante con il Capofila non può partecipare all'accordo a pena di inammissibilità della candidatura.
F.A.Q. n. 10
D: È richiesto un numero minimo di Comuni per raggiungere la soglia dei 5.000 abitanti?
R: No. L'Avviso non prescrive un numero minimo di Comuni per raggiungere la soglia demografica dei 5.000 abitanti. È sufficiente che la somma delle popolazioni dei Comuni partecipanti all'accordo (compreso il Capofila) raggiunga almeno 5.000 abitanti (censimento ISTAT al 1° gennaio 2025). Pertanto, l'accordo può essere stipulato anche con un solo Comune confinante, se la somma delle rispettive popolazioni è pari o superiore a 5.000 abitanti.
F.A.Q. n. 11
D: Un Comune che partecipa all'accordo per raggiungere i 5.000 abitanti può presentare anche un proprio progetto separato?
R: No. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, ciascun Ente Locale può partecipare a un solo accordo con gli altri Enti Locali confinanti, sia come capofila che come Comune che sostiene la candidatura del capofila. Ne consegue che un Comune che abbia sottoscritto un accordo per sostenere la candidatura del Capofila non può presentare, nell'ambito del medesimo Avviso, una propria candidatura autonoma e indipendente, a pena di inammissibilità.
F.A.Q. n. 12
D: Può partecipare all'accordo per raggiungere i 5.000 abitanti un Comune che ha già partecipato a uno degli Avvisi pubblici Sport e Periferie (annualità 2020, 2022, 2023, 2024 o 2025)?
R: Sì, ma esclusivamente in qualità di Comune non capofila, ossia come soggetto che sostiene la candidatura del Capofila. La restrizione di cui all'art. 3, comma 8 (obbligo di dimostrare che gli interventi già finanziati siano stati ultimati e collaudati) si applica esclusivamente al Comune capofila che presenta la candidatura diretta al contributo.
F.A.Q. n. 13
D: È possibile per due Comuni stipulare accordi «incrociati» per progetti su impianti diversi (Comune A capofila con Comune B, e Comune B capofila con Comune A)?
R: No. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, ciascun Ente Locale può partecipare a un solo accordo con gli altri Enti Locali confinanti, sia come capofila sia come Comune che sostiene la candidatura del capofila. Non è pertanto consentito stipulare accordi «incrociati» in cui ogni Comune sia contemporaneamente capofila di un progetto e partner di un altro. Il Comune che abbia già sottoscritto un accordo come capofila non può partecipare come partner dell'accordo di un altro Comune, e viceversa.
F.A.Q. n. 14
D: In caso di accordo tra più Comuni, il contributo è riconosciuto a tutti i Comuni dell'accordo o ad un solo Comune?
R: Il contributo è riconosciuto unicamente al Comune capofila. L'accordo tra Comuni serve esclusivamente a soddisfare il requisito demografico minimo dei 5.000 abitanti richiesto dall'art. 3. L'intervento deve essere localizzato sul territorio del Comune capofila e riguardare un unico impianto sportivo di sua proprietà. La compartecipazione finanziaria è in capo al Comune capofila, fermo restando che nella discrezionalità degli Enti coinvolti resta la possibilità di destinare risorse al Comune capofila (art. 3, comma 5).
F.A.Q. n. 15
D: Può partecipare all'Accordo un Comune che ha già beneficiato di un finanziamento a valere sugli Avvisi Sport e Periferie 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025 il cui intervento sia in corso di realizzazione?
R: Sì, come già chiarito alla F.A.Q. n. 5. Un Comune già beneficiario di finanziamenti nelle annualità precedenti il cui intervento è ancora in corso può partecipare all'accordo come Comune non capofila, ossia per sostenere la soglia demografica del Capofila. Non può invece presentare una candidatura autonoma né ricoprire il ruolo di Capofila, a meno che non dimostri, mediante idonea documentazione, che gli interventi finanziati nelle precedenti annualità siano già stati ultimati e collaudati (art. 3, comma 8).
F.A.Q. n. 16
D: È necessario il codice univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva per impianti di nuova costruzione?
R: No, per gli interventi di nuova costruzione non è necessario il codice univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva, in quanto tale codice viene attribuito solo agli impianti esistenti. Tuttavia, in tali casi, il Comune assume l'obbligo di richiedere il citato codice pena il definanziamento una volta completato l’intervento.
F.A.Q. n. 17
D: Un Comune può associarsi con un Comune che ha già usufruito del finanziamento Sport e Periferie nell'anno 2024 (o in altra annualità precedente)?
R: Sì, un Comune può associarsi con un Comune già beneficiario del Fondo Sport e Periferie in annualità precedenti, purché il Comune beneficiario precedente non rivesta il ruolo di Capofila (si veda F.A.Q. n. 5 e n. 15). Il Comune già finanziato partecipa all'accordo esclusivamente in qualità di soggetto che sostiene la candidatura del Capofila ai fini del raggiungimento della soglia demografica.
F.A.Q. n. 18
D: La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Sindaco?
R: Si. La domanda deve essere presentata dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante, come previsto dall'Avviso, o da un suo delegato all'uopo incaricato.
F.A.Q. n. 19
D: Se l'importo del progetto supera il massimale assentibile (ad esempio €3.000.000 per un nuovo impianto), il Comune può coprire la parte eccedente con risorse proprie, in aggiunta alla quota obbligatoria di cofinanziamento?
R: Sì. L'Avviso fissa un importo massimo di contributo a carico del Fondo Sport e Periferie (art. 3, comma 2), ma non limita l'importo totale dell'intervento. Il Comune può pertanto prevedere un costo complessivo superiore al massimale, impegnandosi a coprire la differenza con risorse proprie o con altre fonti di finanziamento ammissibili. La quota di compartecipazione obbligatoria (15% del contributo richiesto, per contributi superiori a €1.000.000; 10% per contributi pari o inferiori a €1.000.000) è calcolata sull'importo del contributo richiesto al Fondo, non sull'importo totale dell'intervento. Il superamento del massimale di contributo con risorse proprie del Comune non costituisce causa di inammissibilità della candidatura.
F.A.Q. n. 20
D: Con riferimento alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo (art. 2, comma 3, lettera a), è possibile partecipare con la realizzazione di un'area sportiva all'aperto?
R: Sì. L'art. 2, comma 3, lettera a), ammette le «opere destinate alla realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica», senza distinguere tra impianti al chiuso e all'aperto. Pertanto, è possibile candidare la realizzazione di un'area sportiva all'aperto (campo di calcio, pista di atletica, campo da tennis, ecc.), purché destinata allo svolgimento di attività agonistica nelle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP (Deliberazione CONI n. 1691 del 07.07.2021) e censita, alla presentazione della candidatura, nella Banca Dati Nazionale degli Impianti Sportivi, ovvero in via di censimento per i nuovi impianti. Per i nuovi impianti, la destinazione agonistica deve comunque essere garantita ad intervento completato.
F.A.Q. n. 21
D: Un Ente intende presentare domanda per un edificio (palestra) attualmente chiuso e non censito nella Banca Dati Nazionale dell'Impiantistica Sportiva (BDNIS). L'art. 2, comma 3, lettera b), consente interventi di demolizione e ricostruzione: come deve essere gestito l'obbligo di indicazione del Codice Univoco (art. 5)?
R: L'art. 2, comma 3, dell'Avviso richiede, a pena di inammissibilità, che gli impianti sportivi esistenti siano «censiti nella Banca Dati Nazionale degli Impianti Sportivi» al momento della presentazione della candidatura. Pertanto, un impianto non ancora censito non soddisfa tale requisito. Si raccomanda di procedere immediatamente alla registrazione dell'impianto nella BDNIS prima di presentare la candidatura, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal CONI. Solo una volta ottenuto il Codice Univoco BDNIS sarà possibile inserirlo nella domanda (art. 5) e procedere alla candidatura. Per i nuovi impianti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), il censimento BDNIS può avvenire anche successivamente, ma per gli impianti esistenti oggetto di demolizione e ricostruzione (lettera b) il censimento è richiesto al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
F.A.Q. n. 22
D: Nel caso in cui un Comune abbia ottenuto più finanziamenti nelle annualità precedenti, e solo uno di questi sia relativo ad un intervento già ultimato e collaudato, mentre l'altro sia ancora in corso, ai fini della partecipazione all'Avviso 2026 è sufficiente dimostrare il completamento di almeno un intervento?
R: No. L'art. 3, comma 8, dell'Avviso prevede che possano presentare domanda anche i Comuni che «abbiano già direttamente beneficiato di contributi assegnati nell'ambito dei Bandi/Avvisi pubblici di Sport e Periferie, relativamente alle annualità 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025, previa dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione, che gli interventi finanziati siano già stati ultimati e collaudati». Il tenore letterale della norma – «gli interventi finanziati» (al plurale, riferito a tutti gli interventi di cui il Comune ha beneficiato) – impone che tutti gli interventi finanziati nelle annualità precedenti siano ultimati e collaudati. Non è sufficiente che solo uno dei due interventi risulti completato se l'altro è ancora in corso di realizzazione.
F.A.Q. n. 23
D: È ammessa la demolizione e la ricostruzione del solo blocco spogliatoi di un impianto sportivo esistente?
R: La demolizione e la ricostruzione dell'intero impianto sportivo (art. 2, comma 3, lettera b) riguarda la demolizione integrale dell'impianto, non la demolizione parziale di singoli corpi di fabbrica (come il solo blocco spogliatoi). La demolizione e la ricostruzione del solo blocco spogliatoi rientra nella tipologia di intervento di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento funzionale, demolizione/ricostruzione), con i massimali di contributo differenziati per fascia demografica previsti dall'art. 3, comma 2, lettere c), d) ed e) dell'Avviso. In questo caso non si applica il punteggio BX (31 punti) riservato alla demolizione e ricostruzione integrale dell'intero impianto.
F.A.Q. n. 24
D: Gli indicatori territoriali dei criteri di valutazione sono riferiti al Comune candidato o, in caso di Accordo tra Comuni, si riferiscono all'insieme di Enti accordatisi?
R: I singoli indicatori territoriali si riferiscono al Comune che presenta la candidatura, a prescindere dalla circostanza se esso intenda presentarla in forma singola o associata. Si ricorda, infatti, che l'Accordo tra Comuni si riferisce unicamente al raggiungimento della soglia dei 5000 abitanti valevole per la presentazione della candidatura e non incide sui singoli criteri di valutazione. Nel caso, inoltre, in cui l'indicatore del Comune candidato capofila non soddisfi i parametri di riferimento, e sia quindi sotto la media nazionale prestabilita, verrà ad esso attribuito in automatico il punteggio di 0 (zero).
F.A.Q. n. 25
D: Ai fini dell'ammissibilità, l'impianto sportivo può essere di proprietà di altro Ente Pubblico (es. Provincia, Regione) se il Comune proponente ne abbia la disponibilità giuridica in forza di comodato d'uso gratuito ventennale regolarmente approvato?
R: Si, a condizione che venga garantita la certezza assoluta dell'effettiva disponibilità dell’impianto o del terreno (dichiarata e sussistente fin dal momento di presentazione della candidatura) per almeno vent'anni con esclusione del diritto di restituzione del comodante prima di un termine almeno quinquennale dalla data della candidatura.
In caso di inserimento nella graduatoria provvisoria, tale effettiva disponibilità dovrà essere tempestivamente comprovata, producendo idonea documentazione.
In tal senso deve intendersi, l’art. 5, comma 1 sesto alinea, laddove richiede la dichiarazione in merito alla proprietà del Comune. A sostegno di tale lettura, intervengono gli articoli: 2, comma 3 e 6, comma 1, lett. c., dell'Avviso, laddove ci si riferisce testualmente alla «proprietà pubblica».
F.A.Q. n. 26
D: Si chiede di confermare se i Comuni associati debbano necessariamente essere confinanti e se, in caso di partecipazione in forma associata, il soggetto capofila debba obbligatoriamente essere proprietario dell'impianto sportivo oggetto di intervento.
R: Quanto alla confinanza: sì, i Comuni associati devono essere necessariamente confinanti con il Comune capofila, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso (si veda anche F.A.Q. n. 8 e n. 9). Quanto alla proprietà dell'impianto: sì, l'impianto sportivo deve essere di proprietà pubblica del Comune capofila. L'art. 5 dell'Avviso prescrive, a pena di inammissibilità, la dichiarazione che «l'impianto sportivo per il quale è richiesto il finanziamento dell'intervento sia di proprietà del Comune» e che il titolo di proprietà dovrà essere fornito al Dipartimento all'atto della presentazione della documentazione progettuale (siveda anche F.A.Q. n. 25).
F.A.Q. n. 27
D.: È possibile presentare domanda di finanziamento per ristrutturare un impianto di proprietà del Comune ed utilizzato prevalentemente dalla popolazione ivi residente, anche se l’impianto è localizzato nel territorio di altro Ente Locale?
R.: Sì, ma a condizione che:
1. la titolarità del diritto di proprietà sia piena ed esclusiva in capo al Comune richiedente;
2. l’impianto sia ubicato nelle immediate vicinanze del territorio del Comune che avanza la candidatura, nonostante risulti nel territorio del Comune confinante per un antico e incongruo riparto di confini.
Infatti, il requisito della localizzazione di cui all’art. 3, comma 7, dell’Avviso deve essere interpretato - coerentemente con le finalità di cui all’art. 1 - nel senso di un impatto sociale prevalente dell’impianto sulla popolazione residente nel territorio del Comune che avanza la candidatura, a prescindere dalla composizione, soggettiva o plurisoggettiva (in caso di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), dell'Ente Locale che presenta la domanda.
F.A.Q. n. 28
D: Cosa si intende per "Impianto Sportivo" di cui alle prescrizioni dell’Avviso, e qual è la differenza con "Complesso Sportivo" e "Centro Sportivo", ai fini della classificazione della struttura?
R: Sebbene nel linguaggio comune i termini siano spesso sovrapposti, la distinzione, linearmente con le specifiche finalità dell’Avviso, si basa sulla sua funzionalità, cioè sul livello di articolazione e sui servizi offerti, segnatamente:
-“Impianto Sportivo”: Rappresenta la singola unità minima e funzionale destinata alla pratica di una o più discipline. È costituito esclusivamente dallo spazio di attività (es. il campo, la vasca, la pista) e dai servizi strettamente necessari al suo funzionamento (spogliatoi, primo soccorso, servizi igienici).
- “Complesso Sportivo”: Si configura come un'aggregazione fisica e logistica di più impianti sportivi (anche di diversa tipologia) situati all'interno della medesima area o perimetro urbanistico, che condividono accessi, viabilità o specifiche pertinenze strutturali.
- “Centro Sportivo”: Rappresenta l'evoluzione polifunzionale del complesso. Oltre alle aree dedicate alla pratica sportiva, si caratterizza per la presenza di servizi integrati di natura ricreativa, sociale, commerciale e assistenziale (es. club house, punti ristoro, aree benessere, spazi associativi), configurandosi come un polo di aggregazione per la comunità.
F.A.Q. n. 29
D: Un Comune che è risultato beneficiario di un contributo nell’ambito di precedenti Avvisi/Bandi Sport e Periferie finanziati con risorse FSC può presentare domanda a valere sull’Avviso Sport e Periferie 2026 oppure tale circostanza costituisce causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 3, comma 8, dell’Avviso?
R: La disposizione di cui all’art. 3, comma 8, dell’Avviso Sport e Periferie 2026 si riferisce indistintamente ai precedenti Avvisi/Bandi Sport e Periferie, a prescindere dalla tipologia delle risorse utilizzate per il relativo finanziamento. Pertanto, ai fini dell’applicazione della citata disposizione, non assume rilievo la circostanza che il precedente intervento sia stato finanziato con risorse FSC.
Ne consegue che un Comune già beneficiario di contributi nell’ambito degli Avvisi Sport e Periferie 2020, 2022, 2024 o 2025 può partecipare all’Avviso Sport e Periferie 2026, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 3, comma 8, dell’Avviso. In particolare, la partecipazione è consentita qualora l’intervento precedentemente finanziato sia stato ultimato e collaudato, previa produzione della relativa documentazione idonea a comprovarne il completamento, secondo quanto previsto dall’Avviso. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di doppio finanziamento ex art. 6, comma 1, lett. a) dell’Avviso.
F.A.Q. n. 30
D: Può partecipare all’Avviso Sport e Periferie 2026 un Comune che ha già partecipato a una precedente annualità risultando beneficiario di un contributo per un intervento i cui lavori sono stati conclusi e certificati mediante Certificato di fine lavori?
R: Il mero possesso del Certificato di fine lavori non è di per sé sufficiente. Il Comune può presentare domanda all’Avviso Sport e Periferie 2026 solo qualora abbia ottenuto il collaudo dell’intervento prima della presentazione della candidatura e sia in grado di produrre la relativa documentazione a comprova dell’avvenuta ultimazione dell’opera. L’art. 3, comma 8, dell’Avviso consente, infatti, la partecipazione dei Comuni che abbiano già beneficiato di contributi assegnati nelle precedenti annualità di Sport e Periferie purché dimostrino, mediante produzione del relativo certificato di collaudo ovvero, del certificato di regolare esecuzione, che il precedente intervento sia stato ultimato.
F.A.Q. n. 31
D: Il livello progettuale dichiarato in sede di domanda (DIP, PFTE o Progetto Esecutivo), da trasmettere nella seconda fase di valutazione, quale data deve riportare al fine dell’attribuzione del relativo punteggio?
R: Il livello progettuale trasmesso nella seconda fase di valutazione deve riportare una data non successiva alla data di trasmissione della domanda iniziale (prima fase). Gli elaborati tecnici e i relativi atti di approvazione trasmessi nella seconda fase devono attestare che il livello di progettazione fosse già consolidato e disponibile al momento della candidatura originaria. La data riportata sui documenti può essere antecedente o, al massimo, coincidente con il giorno di invio telematico della domanda di partecipazione.
F.A.Q. n. 32
D: Come si dimostra la proprietà dell'impianto sportivo? È sufficiente la visura catastale o occorre l'atto notarile/titolo di provenienza? Per impianti di proprietà comunale storica (anni '70), privi di atti formali, come ci si comporta?
R: L'art. 5 dell'Avviso richiede che il Comune dichiari di essere proprietario dell'impianto e di essere «in possesso del titolo di proprietà», che dovrà essere fornito al Dipartimento all'atto della presentazione della documentazione progettuale. La visura catastale può costituire un primo elemento documentale utile, ma non è di per sé sufficiente a comprovare la proprietà in senso pieno, poiché il catasto ha valenza fiscale e non costituisce prova legale del diritto reale. Il titolo di proprietà idoneo è l'atto che dimostra il trasferimento o la costituzione del diritto di proprietà in favore del Comune (atto notarile, decreto di esproprio già concluso, trascrizione nei registri immobiliari, ecc.) NON SONO AMMISSIBILI IMPIANTI IN COMODATO D’USO, salvo quanto previsto nella risposta alla FAQ 25. Per gli impianti di proprietà storica privi di formali atti traslativi, il Comune dovrà produrre la documentazione disponibile (delibere di acquisizione, verbali di consegna, planimetrie catastali con intestazione al Comune, perizie di stima, ecc.) e, ove necessario, regolarizzare la situazione catastale e ipotecaria prima della presentazione della candidatura. L'istruttoria definitiva sulla sufficienza della documentazione prodotta spetta al Responsabile del Procedimento.
F.A.Q. n. 33
D: Nella piattaforma, alla sezione “Proposta di intervento”, al punto 3.4 “Eventuale affidamento in gestione/concessione”, è stata selezionata l’opzione “NO”. Tuttavia, nella scheda “Dichiarazioni”, al punto 6.6 è richiesto obbligatoriamente il “Nulla osta all’intervento da parte dell’eventuale concessionario ovvero di chi utilizza legittimamente l’impianto”. Come è possibile?
R: Nel caso in cui l’impianto non sia affidato in gestione esterna, e quindi non sia presente alcun soggetto concessionario o gestore terzo, la dichiarazione di cui al punto 6.6 deve essere comunque resa dal Comune stesso.
In tale ipotesi, infatti, la dichiarazione assume valore di attestazione nel senso che segue:
l’Ente Locale medesimo, in qualità di proprietario ed eventualmente gestore, autorizza l’intervento proposto sull’impianto, proprio in quanto non sussistono soggetti terzi, titolati a rilasciare il nulla osta.
F.A.Q. n. 34
D: Se si fa una demolizione parziale (perché alcune strutture come gli spogliatoi esistenti possono essere recuperate), l'intervento rientra nella lettera b) o nella lettera c)?
R: La demolizione parziale dell'impianto sportivo – in cui una parte delle strutture viene conservata e recuperata – non soddisfa il requisito della lettera b) (demolizione e ricostruzione dell'intero impianto sportivo). Tale tipologia richiede la demolizione integrale dell'impianto e la sua ricostruzione ex novo (punteggio BX = 31 punti). La demolizione parziale con recupero di parti esistenti rientra invece nelle tipologie di intervento di cui alla lettera c) (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento funzionale, demolizione/ricostruzione parziale) con i relativi massimali differenziati per fascia demografica.
F.A.Q. n. 35
D: Come deve essere intesa la Multidisciplinarità sportiva agonistica con almeno una classificata CIP per ottenere il punteggio previsto dal criterio di cui alla lettera “A” della tabella dei criteri di valutazione?
R: La multidisciplinarità con almeno una disciplina CIP dovrebbe essere intesa come elemento inserito in un progetto di impianto realmente inclusivo.
L’abbattimento delle barriere architettoniche va interpretato in senso estensivo, potendo includere non solo la disabilità motoria, ma anche quella sensoriale e intellettivo relazionale, in coerenza con le norme UNI (UNI CEI EN 17210).
F.A.Q. n. 36
D: Qualora l’impianto sportivo oggetto di intervento non sia ubicato in una zona di particolare degrado sociale e urbano, è comunque possibile presentare domanda di contributo?
R: No. Ai sensi di quanto previsto dall’Avviso “Sport e Periferie 2026”, la localizzazione dell’intervento in un’area caratterizzata da condizioni di degrado sociale e urbano costituisce requisito essenziale di ammissibilità. In particolare, l’art. 5, comma 1, alinea 12, prevede espressamente, tra i requisiti della candidatura, la dichiarazione attestante che l’intervento ricada in un’area di degrado sociale e urbano, da comprovare secondo le modalità indicate dall’Avviso. Pertanto, la mancata sussistenza di tale requisito ovvero l’assenza o incompletezza della relativa dichiarazione, comportano l’inammissibilità della domanda di contributo e la conseguente esclusione dalla procedura di valutazione.
F.A.Q. n. 37
D: Un Comune beneficiario di un finanziamento a valere su uno dei precedenti Avvisi/Bandi Sport e Periferie (ivi compreso il caso del recente scorrimento con risorse FSC nell’ambito dell’Avviso Sport e Periferie 2025), può partecipare all’Avviso 2026, se non ha ancora avviato i lavori o non ha ancora sottoscritto l’Accordo di finanziamento?
R: No, un Comune che risulta beneficiario di contributi a valere sugli avvisi delle annualità 2020-2025 e non ha compiutamente realizzato l'intervento finanziato non può partecipare al nuovo Avviso 2026, a prescindere dal fatto che i lavori non siano stati ancora avviati o dal fatto che non sia stato ancora sottoscritto l’Accordo di finanziamento.
F.A.Q. n. 38
D: Un Comune definanziato in precedenti bandi può partecipare nuovamente?
R: Sì, un Comune che è stato definanziato in relazione a contributi assegnati nell’ambito degli avvisi precedenti, può partecipare all'Avviso 2026, in quanto e nella misura in cui non risulta, allo stato attuale, beneficiario di alcun finanziamento.
F.A.Q. n. 39
D: Il progetto può riguardare interventi su più strutture nello stesso Comune?
R: No, ciascuna candidatura deve riferirsi a un unico impianto sportivo, anche se articolato in più strutture funzionalmente connesse, che abbiano in comune i servizi annessi (spogliatoi, infermerie, ecc.). Per la definizione di impianto sportivo, occorre far riferimento all’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38: l’impianto sportivo è “la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto”.
F.A.Q. n. 40
D: Un intervento che prevede la sostituzione di un campo in erba naturale con uno in sintetico, unitamente alla realizzazione ex novo di spogliatoi e tribuna, è da inquadrare nella lettera b) o c) dell’art. 2, comma 3?
R: La risposta esige la conoscenza certa di alcune caratteristiche tecniche essenziali dell’intervento di esclusiva spettanza del Comune richiedente, anche se alla data della candidatura non possiede alcun livello progettuale di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo ciò, la distinzione fra le due tipologie indicate nella richiesta è la seguente: la lettera b) riguarda interventi di demolizione e ricostruzione integrale dell’impianto con obbligo di realizzazione secondo standard nZEB, con finalità prevalentemente energetiche; la lettera c) comprende interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e riqualificazione, anche mediante demolizione e ricostruzione (totale o parziale), con finalità di miglioramento complessivo dell’impianto.
Resta inteso che nel caso in cui, in sede di candidatura, venga selezionata una tipologia di intervento evidentemente incoerente, la Commissione di valutazione, ai fini della corretta attribuzione dei punteggi finali, in funzione della graduatoria definitiva di cui all’art. 9 dell’Avviso, provvederà ad emendare d’ufficio l’errore materiale, riconducendo l’intervento alla corretta fattispecie prevista dall’art. 2, comma 3. Tale riclassificazione comporterà il conseguente adeguamento del limite massimo di contributo concedibile, in coerenza con quanto disposto dall’art. 3, comma 2 dell’Avviso.
F.A.Q. n. 41
D: Nel caso in cui, per via delle ultime elezioni amministrative, non sia stata ancora nominata la giunta comunale, come è possibile allegare la Delibera di Giunta comunale che attesti la volontà espressa dell’Ente a partecipare all’Avviso “Sport e Periferie 2026”?
R: In tal caso, il Comune dovrà allegare una determina con la quale il Sindaco si impegna a far approvare siffatta delibera alla prima riunione utile della Giunta che si insedierà e a trasmettere tempestivamente tale medesima delibera al Dipartimento.