FAQ
PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”
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In riferimento ai commi 1 e comma 9 alinea 4 dell’art.6 dell’Avviso, gli elaborati relativi al livello di progettazione disponibile possono intendersi in fase di candidatura circoscritti alla seguente documentazione:
- elenco riepilogativo degli elaborati relativi al livello di progettazione disponibile in conformità al dettaglio degli elaborati riportati nel verbale di verifica definitivo e nell’atto amministrativo di approvazione;
- relazione generale
- computo metrico estimativo dell’opera
- quadro tecnico economico di progetto
Resta inteso che tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per il livello di progettazione candidato devono essere già in possesso del Comune alla data di presentazione della domanda di partecipazione, come comprovato dalla sottoscrizione digitale del progettista o altra equivalente attestazione, riconducibile al RUP.
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Per la corretta individuazione degli interventi inquadrabili come “nuova costruzione” si rimanda a quanto specificato nelle Linee Guida – Allegato 4. In particolare, viene specificato quanto segue:
“Si sottolinea che le proposte progettuali presentate dovranno necessariamente prevedere la realizzazione di nuovi edifici, che garantiscano un fabbisogno globale di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto agli edifici a energia quasi zero (NZEB). Si rimanda, pertanto, alla Direttiva EPBD, pubblicata in GUUE dell’8 maggio 2024, che fornisce all’articolo 2, tra le altre, le seguenti definizioni:
1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni;
[…]
3) «edificio a energia quasi zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze”.
Pertanto, non è considerata ammissibile la prima ipotesi. Può invece considerarsi ammissibile la seconda proposta, qualora la nuova struttura sia dotata di impianto di riscaldamento e raffrescamento e il fabbisogno di energia primaria (EPgl,tot) sia inferiore di almeno il 20% rispetto ai requisiti degli edifici a energia quasi zero (EPgl,tot,limite NZEB).
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Richiamato quanto espresso nella FAQ n.2, non risulta finanziabile la realizzazione di una copertura tramite tensostruttura, in quanto non certificabile come edificio NZEB. È invece ammissibile a finanziamento la realizzazione dei relativi spogliatoi, purché prevedano un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto agli edifici a energia quasi zero.
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L’avviso presuppone che, alla data di presentazione della candidatura, il Comune richiedente abbia già il titolo di proprietà dell’area di intervento e non solo la disponibilità; pertanto, allo stato, codesto Comune non ha i requisiti di accesso al finanziamento.
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L’Avviso richiede un cofinanziamento a carico del Comune solo nel caso in cui la spesa derivante dalla realizzazione dell’intervento ecceda l’importo massimo del contributo concedibile di €.1,4 mln. Si rammenta, però, che la mancata realizzazione dell’intervento in conformità ai principi e alle condizionalità della M5C2 I3.1 PNRR e nel rispetto del termine finale del 30.06.2026 per l’ultimazione, collaudo e rendicontazione dell’intervento, comporterà la revoca del contributo concesso e la restituzione da parte del Comune degli importi eventualmente erogati.
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Non è possibile utilizzare il fondo PNRR per coprire la quota di spettanza comunale relativa al progetto finanziato a valere sul Bando Sport e Periferie 2023, anche in considerazione dei criteri di valutazione delle candidature in esso previsti, che hanno dato luogo all’attribuzione di punteggi utili all’inserimento in graduatoria in ragione della percentuale di cofinanziamento garantita.
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Non è possibile riconvertire strutture esistenti ai sensi dell’art. 2, co. 4, e dell’art. 4, co. 1, dell’Avviso.
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L’art. 5, co. 1, dell’Avviso prevede espressamente: “Ai fini dell’ammissione la candidatura dovrà garantire almeno la disponibilità del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), munito del rapporto finale di verifica e già approvato, redatto in conformità ai Contenuti minimi previsti dall’art. 4 dell’ALLEGATO I.7 d.lgs. n. 36/2023.”
Pertanto, il PFTE munito del rapporto finale di verifica e debitamente approvato, è requisito di accesso all’Avviso, che non determina l’attribuzione di alcun punteggio.
Il punteggio cui si fa riferimento nel quesito, pari a 5 punti, viene attribuito nel caso in cui il PFTE corredato dalla documentazione obbligatoria sia stato già valutato positivamente in linea tecnico sportiva dal CONI.
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In merito al primo quesito, è ammissibile la candidatura di locali a servizio di impianti esistenti, anche se outdoor, purché i locali da realizzare siano qualificabili come edifici di nuova costruzione secondo quanto stabilito nell’art.2 della direttiva EPBD, pubblicata in GUUE dell’8 maggio 2024, e rispettino i requisiti di fabbisogno energetico stabiliti dall’Avviso.
In merito al secondo quesito, si richiama integralmente il riscontro alla FAQ n.2.
Il terzo quesito si ritiene assorbito dai precedenti riscontri.
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L’art. 4, co. 5, prevede esplicitamente che “ciascun Comune potrà presentare, a pena di inammissibilità di tutte le candidature presentate, un’unica proposta di intervento nel limite massimo di €. 1.400.000,00”; pertanto, non è possibile che la candidatura abbia come oggetto due interventi.
In merito al secondo e al quarto quesito, il parere CONI non è obbligatorio ai fini dell’ammissibilità. Tuttavia, si evidenzia che, al momento dell’indizione della gara, il progetto dovrà necessariamente essere corredato da tutti i pareri e le autorizzazioni, ivi compresi quelli del CONI e della Soprintendenza. Si rammenta, tuttavia, quanto previsto dall’art. 12, co. 3, secondo e terzo periodo, dell’Avviso.
In merito al terzo quesito, si segnala che le spese cui si fa riferimento non riguardano gli onorari per i servizi tecnici, bensì le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato ai sensi del DL 80/2021. A tal proposito, si invita a consultare la circolare Mef n. 4 del 18 gennaio 2022 e ss.mm.ii.
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È ammissibile la candidatura di un progetto di demolizione e ricostruzione. I locali da realizzare dovranno essere qualificabili come edifici di nuova costruzione secondo quanto stabilito nell’art.2 della direttiva EPBD, pubblicata in GUUE dell’8 maggio 2024, e rispettare i requisiti di fabbisogno energetico stabiliti dall’Avviso.
In base a quanto stabilito dall’art. 7, co.1, dell’Avviso, sono ammissibili eventuali costi di demolizione di manufatti esistenti, purché strumentali e strettamente collegati all’intervento da realizzare.
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Ai fini della candidatura l’Avviso prescrive, quale requisito di accesso, la disponibilità e il caricamento in piattaforma del PFTE relativo all’intervento già approvato e corredato del rapporto di verifica finale; pertanto, la delibera di approvazione del progetto dovrà costituire un’integrazione al Programma Triennale dei LL.PP. in conformità alle previsioni dell’art.37 del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.
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La candidatura non è ammissibile ai sensi dell’art. 1, co. 1, dell’art. 2, co. 4, e dell’art. 4, co. 1, dell’Avviso.
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No, la copertura di una tribuna non è un intervento finanziabile. È condizione essenziale che il progetto preveda la realizzazione di nuovi edifici con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto ai requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB).
Come esplicitato all’art. 2, co. 4, dell’Avviso, per l’individuazione delle tipologie di intervento, si rimanda integralmente a quanto disposto in materia di "interventi di nuova costruzione" dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, nelle apposite linee guida predisposte dal Dipartimento, nonché a quanto stabilito nell’art.2 della direttiva EPBD, pubblicata in GUUE dell’8 maggio 2024.
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Si richiamano le Linee guida – Allegato 4. Si chiarisce che sono ammissibili unicamente le proposte che prevedano la costruzione (o la demolizione e ricostruzione) di nuovi edifici con un fabbisogno di energia primaria (EPgl,tot) inferiore di almeno il 20% rispetto ai requisiti degli edifici a energia quasi zero (EPgl,tot,limite NZEB). Allo scopo, si evidenzia nuovamente di seguito la definizione di “edificio” individuata all’art.2 della direttiva EPBD, inteso come “costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni”.