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Avviso del 6 agosto 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

La norma, entrata in vigore il 23 luglio 2021, proroga al 31 dicembre di quest’anno lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

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Eventi, competizioni sportive, strutture sportive e certificazioni verdi COVID-19

A partire dal 6 agosto 2021, in zona bianca, l’accesso ad eventi e competizioni sportive, oltre che a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 previste dall’art. 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

- guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

Queste disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, se i servizi e le attività succitate sono consentiti e nel rispetto delle condizioni previste per le singole zone.

Le predette disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I titolari o i gestori dei servizi sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che verrà adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del presente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87.

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Modalità di accesso del pubblico agli eventi sportivi

In zona bianca e in zona gialla agli eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali ed agli eventi e competizioni sportive diverse dalle precedenti è consentito l’accesso del pubblico esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico-sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

NB: le disposizioni in merito sia alla capienza massima per gli eventi e le competizioni organizzate negli impianti, al chiuso o all’aperto, che alle modalità di assegnazione dei posti sono in fase di revisione.  

Qui il testo integrale del provvedimento.





(Foto in homepage di Mark Hemmings da Pixabay)


decreto-legge 25 luglio 2021 , certificazioni , eventi sportivi , pubblico
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