Con la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30 dicembre 2021) "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello sport:
Articolo 1 – In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).
Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a: impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
Articolo 4 - Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
A breve verranno aggiornate le FAQ e le linee guida.