In relazione al d.p.c.m del 30 giugno 2022 (contributo a fondo perduto a favore delle asd/ssd che gestiscono impianti sportivi), considerato che pervengono richieste di chiarimenti in merito all’obbligo di registrazione all’agenzia delle entrate dei titoli di possesso/detenzione immobiliare (per i quali si ricorda che il bando ha richiesto il requisito della esclusività), si ribadisce quanto rappresentato nelle faq nn. 18 e 28, e si evidenzia che la formalità della registrazione presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate è disposta dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante norme in materia di “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” (in prosieguo TUR).
In particolare, il primo comma dell’art. 5 del TUR statuisce che gli atti indicati nella Tariffa, parte prima, allegata al TUR, sono soggetti a registrazione in termine fisso, mentre gli atti indicati nella Tariffa, parte seconda, allegata al TUR sono soggetti a registrazione, in caso d’uso (ovvero in caso di deposito/acquisizione dell’atto da parte della pubblica amministrazione, a fini giuridici e operativi)
Tra gli atti elencati nella Tariffa, parte prima, allegata al TUR, si riportano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso specificati nell’art. 5 della medesima Tariffa, parte prima: 1. Locazioni e affitti di beni immobili 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 4. Contratti di comodato di beni immobili.
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