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Decreto legge del 30 novembre 2020, n. 157

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 che prevede ulteriori misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento è entrato in vigore il 30 novembre 2020.

Come di consueto, vediamo nel dettaglio quanto stabilito d’interesse per il mondo dello sport.

 

Art. 10 (Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è' incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 11 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dal Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità precedenti. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ulteriori misure

Art. 1 (Proroga del termine di versamento del secondo acconto  delle  imposte sui redditi e dell'IRAP)

Art. 2 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

Art. 3 (Proroga del termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in materia di imposte sui redditi e Irap)

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