Avviso del 9 marzo 2020

All’interno di questa sezione sono pubblicate tutte le notizie e gli aggiornamenti relativi ai diversi aspetti ed adempimenti connessi al contenimento della diffusione del contagio dal Virus COVID-19.

La pagina è costantemente aggiornata in relazione agli ultimi provvedimenti emessi dalle autorità competente e, laddove necessario, a tutti i chiarimenti e avvisi che l’Ufficio per lo Sport emana per meglio precisare le questioni connesse alle misure dedicate all’ordinamento sportivo italiano.

Invitiamo tutti gli interessati a consultare i chiarimenti pubblicati in questa sezione, soprattutto le FAQ, prima di contattare l'ufficio.

Solo per argomenti per i quali non sono stati pubblicati chiarimenti o FAQ, saranno prese in considerazione le e-mail inviate all'indirizzo: ufficiosport@governo.it.


Riportiamo qui per comodità di lettura le misure riguardanti il mondo dello sport.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (d’ora in poi DPCM) produce i suoi effetti dalla data dell’8 marzo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, sino al 3 aprile 2020. Contestualmente cessano di produrre effetti i DPCM del 1° e del 4 marzo 2020, così come disposto all'articolo 5 dello stesso DPCM.

Le misure previste si applicano su tutto il territorio nazionale. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori, di cui al punto 1, se per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La pagina verrà tenuta aggiornata in presenza di nuove misure o di modifiche alle disposizioni esistenti.


1. Misure rivolte ai territori nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina sia nei luoghi pubblici che in quelli privati. È consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e degli atleti di categoria assoluta, che partecipano a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza presenza di pubblico.Le associazioni e le società sportive, tramite il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi organizzati in luoghi pubblici o privati (es: grandi eventi, scuole di ballo ecc.), anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. In questi luoghi è sospesa ogni attività.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.


2. Misure rivolte a tutto il territorio nazionale

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

È consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico.

In tutti questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

Sono sospese le attività delle scuole di ballo con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

È raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.


3. Monitoraggio delle misure

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Al riguardo si segnala che in data 8 marzo 2020 il Ministro dell’Interno, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.