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Lo sport in zona arancione

AGGIORNAMENTO AL 14 GENNAIO 2022

In base all’art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, le limitazioni presenti per la zona arancione non si applicano ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? 

Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria o sportiva esclusivamente in forma individuale e all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

In aggiunta, come disposto dall’art. 5, comma 1, lett. b) del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto, può essere svolta esclusivamente dai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, (cd. certificazione verde “rafforzata”),  nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, piscine, centri natatori, palestre, anche all'interno di strutture ricettive, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

La certificazione verde “rafforzata” è richiesta inoltre per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, nonché per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma.

    2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, consentite solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, e salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.

    3. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?

L’art. 17 del DPCM del 2 marzo 2021, al comma 1 prevede che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva…” mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede  che “…l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli…”.

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, consentite esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, dal confronto tra quanto disposto dei due commi, si ritiene che, nelle zone arancioni, sia consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all’aperto anche presso aree all’aperto di palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l’uso di eventuali spogliatoi disponibili all’interno delle zone non accessibili della struttura.

     4. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, consentite esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, l’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

         5. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza, a esclusione dei soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, i quali potranno svolgere le suddette attività nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

       6. I corsi in piscina sono sospesi? 

I corsi in piscina nelle zone arancioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, i quali potranno svolgere le suddette attività nel rispetto delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).  

      7. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento?

Si. Infatti, le attività nelle palestre e delle piscine consentite solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, possono essere utilizzate dagli/lle insegnanti per attivare lezioni su piattaforme in quanto si prevede la presenza del/la solo/a insegnante.

      8. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto; sono comunque consentite, anche al chiuso, ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, i quali potranno svolgere le suddette attività nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). 

    9. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche. Le attività sono consentite anche in luoghi diversi dai presidi sanitari, se coinvolgono soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché persone di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

     10. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?

I centri di danza, al chiuso rientrano nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica, ad esclusione dei soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, i quali potranno svolgere le suddette attività nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). 

     11. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

In zona arancione è possibile svolgere esclusivamente all’aperto ed in forma individuale, anche in più persone, gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020  individua come sport da contatto. Lo stesso vale per gli allenamenti per sport di squadra che, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Gli allenamenti per sport di squadra e di contatto sono consentiti, invece, ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, i quali potranno svolgere le suddette attività nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). 

    12. È consentita la pesca sportiva?

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune della propria regione, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

   13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti in forma individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria. Le attività sono invece consentite ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, i quali potranno svolgere le suddette attività nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

    14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?

Si, nel rispetto della normativa per lo svolgimento dell'attività sportiva, nonchè dei protocolli delle Federazioni.    

  1. È consentito l’uso di spogliatoi e docce?

L’uso di spogliatoi o docce è consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, nonché per le persone di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

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