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Lo sport in zona bianca

FAQ zona gialla

(aggiornate al 10 gennaio 2022)

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? 

Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

A far data dal 10 gennaio 2022, in zona bianca l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

A far data del 10 gennaio 2022, l’obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), è necessario per la pratica di sport di squadra e di contatto anche all’aperto; dall’obbligo sono escluse le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In particolare:

  • l’attività sportiva di base individuale può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 4;
  • dal 10 gennaio 2022, con esclusione delle persone di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”):
    • - l’attività sportiva di squadra e di contatto, svolta anche all’aperto;
    • - l’accesso all’attività sportiva nelle piscine all’aperto e al chiuso, da svolgersi in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 5, ed assicurando, per le piscine al chiuso, adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
    • - l’attività sportiva, anche di contatto, all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all’allegato 6, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.


Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 6 deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento. Al chiuso, è infine obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale, nelle pause dell’attività motoria o sportiva, nei locali di passaggio e negli spogliatoi.

Per l’accesso per motivi di lavoro sarà necessaria il possesso della certificazione verde prevista per la specifica attività lavorativa e l’uso del dispositivo di protezione individuale.

A partire dal 15 febbraio 2022, compre previsto dal decreto-legge 7 gennaio 2022, alle persone che abbiano compiuto 50 anni, ricadenti nell’obbligo vaccinale, che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

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